Cassazione Civile, Ordinanza n. 01927/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento di euro 20.140,29 quale corrispettivo di una fornitura di merci. La società ingiunta ha proposto opposizione sostenendo di non avere mai ricevuto la fornitura e, in via riconvenzionale, ha chiesto il pagamento di euro 16.101,43 per provvigioni asseritamente maturate per attività di procacciamento di affari svolta in favore della controparte. Il Tribunale ha rigettato sia l’opposizione sia la domanda riconvenzionale, ritenendo provata la fornitura sulla base delle bolle di consegna e non provata la provvigione, anche alla luce dell’interrogatorio formale del legale rappresentante della società opposta, dal quale emergeva una pattuizione subordinante il pagamento al saldo del cliente finale. La Corte d’appello ha confermato il rigetto della riconvenzionale. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 116 c.p.c., 2734 e 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse negato il diritto al corrispettivo sulla base di una mera dichiarazione aggiunta resa in interrogatorio formale dalla controparte, nonostante il fatto accessorio fosse stato contestato e non provato il mancato pagamento del terzo; con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e per insanabile contrasto logico tra motivazione e dispositivo, poiché la Corte d’appello aveva affermato che non era stata data prova adeguata della fonte negoziale del diritto e che era rimasta sfornita di prova la clausola di pagamento "salvo buon fine", ma poi aveva comunque confermato il rigetto della domanda riconvenzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo che confermava il rigetto della domanda riconvenzionale. Ha ravvisato un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nella motivazione della Corte d’appello, tale da incidere sull’esistenza stessa della motivazione e determinare nullità del capo deciso. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente violata per la valutazione delle prove, ma la Corte non sviluppa una autonoma interpretazione della disposizione, perché il motivo viene assorbito.
La Corte lo richiama in relazione al vizio denunciato di pronuncia e di contrasto logico della decisione; rileva che il capo impugnato presenta un insanabile contrasto tra motivazione e conclusione.
È evocato dalla ricorrente sul riparto dell’onere della prova; la decisione di cassazione però si fonda sul vizio motivazionale e non sul merito del riparto probatorio.
È richiamato dalla ricorrente con riferimento alla dichiarazione aggiunta alla confessione, ma il motivo non viene esaminato nel merito per assorbimento.
Viene indicato quale parametro del vizio di nullità della sentenza dedotto con i motivi di ricorso.
Cass., sez. un., n. 8038/2018
Richiamata per definire il "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" che comporta nullità della motivazione.
Massime di principio
- Quando la sentenza d’appello contiene affermazioni tra loro inconciliabili sul punto decisivo, il vizio non è un mero difetto argomentativo ma integra nullità della motivazione e del capo di decisione interessato.
- Il contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, o tra proposizioni decisive della motivazione, comporta cassazione della sentenza sul capo viziato e rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.
- Se un motivo di ricorso è fondato e assorbente perché investe la validità stessa della decisione impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non richiedono esame.
- Nel giudizio di legittimità il controllo può riguardare non la rivalutazione del merito probatorio, ma la coerenza logico-giuridica della motivazione e la corretta formazione della decisione.
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