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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17430/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 650 c.p. e lo aveva condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda. Avverso tale sentenza veniva proposto, nell'interesse dell'imputato, un atto qualificato dalla Corte come ricorso per cassazione, ma in realtà originariamente presentato come appello e poi riqualificato. La Suprema Corte ha rilevato anzitutto che l'impugnazione era stata proposta da un avvocato che, al momento del deposito, non risultava iscritto nell'albo tematico nazionale degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Inoltre, la Corte ha osservato che il ricorso era incentrato esclusivamente su censure di merito non deducibili con il mezzo di cassazione. La decisione si è quindi fondata sulla mancanza di legittimazione processuale del difensore a proporre il ricorso e sulla conseguente inammissibilità dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione era stata proposta da un difensore privo della necessaria abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione; ha inoltre richiamato, come ulteriore profilo, la natura meramente di merito delle doglianze. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.

    Norma incriminatrice del reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua applicazione.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    È richiamato per affermare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da soggetto privo di legittimazione processuale a proporre il ricorso per cassazione.

  • art. 613 c.p.p.

    È richiamato insieme all'art. 591 c.p.p. per affermare che il ricorso per cassazione deve essere proposto da difensore munito della necessaria abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto da un difensore privo dell'abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, poiché manca la necessaria legittimazione processuale alla proposizione dell'impugnazione.
  • La verifica della legittimazione del difensore alla proposizione del ricorso per cassazione è preliminare e assorbente rispetto a ogni altra doglianza.
  • Le censure esclusivamente attinenti al merito non sono deducibili in cassazione e, se sole, possono concorrere a fondare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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