Cassazione Penale, Sentenza n. 9586/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza che aveva confermato la condanna per ricettazione, deducendo difetto di motivazione e violazione di legge (art. 648 c.p.), contestando in particolare la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato e sostenendo che la corte di appello non aveva esaminato ipotesi alternative favorevoli all'imputata
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per essere ripetitivo di doglianze già esaminate e respinte dalla corte di merito. Ha richiamato il principio secondo cui l'elemento soggettivo della ricettazione può emergere anche da elementi indiziari, compresa l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa, e che il dolo eventuale è idoneo a integrare la ricettazione quando l'agente rappresenti a sé la concreta possibilità della provenienza delittuosa e accetti il rischio. Applicando questi principi, la Corte ha ritenuto che la ricorrente non abbia illustrato le modalità di ricezione del ticket sottratto e che le circostanze dimostrino almeno l'accettazione del rischio, per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile. In conseguenza la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato che per la configurabilità del reato di ricettazione è rilevante la prova dell'elemento soggettivo che può emergere anche da elementi indiziari e dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta
Richiamato come disposizione che consente di imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che l'elemento soggettivo della ricettazione può essere dimostrato anche tramite elementi indiretti, inclusa l'omessa indicazione della provenienza
Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009 (dep. 30/03/2010) Rv. 246324
Decisione delle Sezioni Unite secondo cui l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, non desumibile da mero sospetto ma dalla rappresentazione e accettazione del rischio della provenienza delittuosa
Massime di principio
- Per la ricettazione l'elemento psicologico (dolo) può essere provato anche attraverso elementi indiziari e non richiede sempre una prova diretta della consapevolezza della provenienza delittuosa
- L'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa da parte di chi la riceve può costituire un indizio rilevante del dolo
- Il dolo eventuale è sufficiente per integrare la ricettazione quando l'agente rappresenti a sé la concreta possibilità della provenienza delittuosa e accetti il rischio; non è invece sufficiente un mero sospetto
- Se la corte di merito ha già esaminato e respinto i motivi di impugnazione in modo congruo, la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza o ripetitività
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati profili di colpa emergenti dal ricorso
- In situazioni simili, il difensore dovrebbe indicare esplicitamente e con elementi probatori le possibili spiegazioni alternative favorevoli all'imputato e contestare puntualmente i presupposti indiziari usati per inferire il dolo
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