Cassazione Penale, Sentenza n. 19600/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione dell'art. 597 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello aveva posto in essere una "decisio in peius" senza appello del pubblico ministero. La ricorrente lamentava che, qualora la Corte di appello avesse ritenuto autonomo il secondo comma dell'art. 497-bis c.p., avrebbe dovuto applicare il minimo della nuova fattispecie (pari, secondo la ricorrente, ad anni uno, mesi nove e giorni dieci) con la conseguente riduzione per l'attenuante generica, mentre invece la Corte d'appello avrebbe ridotto la pena in misura inferiore ad un terzo risultando in una situazione peggiorativa rispetto a quanto avrebbe dovuto essere applicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, confermando che la Corte d'appello ha correttamente qualificato come autonoma la fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 497-bis c.p. e ha legittimamente determinato la pena finale (riducendo la pena minima della fattispecie ritenuta applicabile in misura inferiore a un terzo) purché la pena finale non sia superiore a quella inflitta in primo grado. La Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza sul divieto di reformatio in peius e sul fatto che il percorso motivazionale tra primo e secondo grado può essere eterogeneo; ha quindi confermato la sentenza impugnata e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il comma 2 della norma è stato ritenuto dalla Corte d'appello (e confermato dalla Cassazione) come ipotesi autonoma di reato (non mera aggravante rispetto al comma 1), con una propria pena minima (indicata nel provvedimento come pari ad anni due e mesi otto di reclusione).
Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione al divieto di "reformatio in peius"; la Corte ha interpretato che il divieto opera solo se la pena finale aumenta rispetto a quella di primo grado, mentre non impedisce al giudice di secondo grado di riformulare la qualificazione giuridica e rivalutare le circostanze purché la pena definitiva non sia più grave.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesta dal ricorrente di indicare il motivo nei limiti strettamente necessari; la Corte ha osservato che il motivo era enunciato nei limiti previsti da tale disposizione.
art. 23 comma 8 d.l. 127/2020 (e successive proroghe e modifiche)
Norme speciali che hanno disciplinato la trattazione del ricorso senza intervento delle parti e la possibilità di deposito di requisitoria/conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero; la Corte ha evidenziato che il ricorso è stato trattato conformemente a tali disposizioni.
Sez. 5, n. 15130 del 03/03/2020 (Diop)
Giurisprudenza richiamata per il principio che la determinazione della pena è il risultato combinato della pena base e della valutazione delle circostanze, cui i due momenti del giudizio sanzionatorio non sono reciprocamente vincolanti.
Sez. 2, n. 43288 del 01/10/2015 (Frezza)
Giurisprudenza che riconosce la possibilità per il giudice d'appello, su impugnazione del solo imputato, di derubricare il reato e formulare un diverso bilanciamento delle circostanze anche se più sfavorevole, purché la pena inflitta non superi quella di primo grado (nessa violazione del divieto di reformatio in peius).
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius vieta che, in appello proposto dal solo imputato, la pena definitiva sia più grave di quella inflitta in primo grado; ma non vieta riformulazioni della qualificazione giuridica o diverse valutazioni delle attenuanti/agggravanti, purché la pena finale non aumenti.
- La pena finale è il risultato combinato della pena base e della valutazione delle circostanze: giudici di grado diverso possono seguire percorsi motivazionali differenti; ciò non costituisce automaticamente un peggioramento illegittimo se l'entità complessiva della pena non è aumentata.
- Se il giudice di appello ritiene che una fattispecie debba essere qualificata in modo autonomo (es. comma 2 di una norma), può applicare la nuova pena minima e modulare le attenuanti: la legittimità va valutata sul piano della pena complessiva effettivamente inflitta.
- Per contestare efficacemente una presunta decisio in peius occorre dimostrare che la decisione di grado superiore ha effettivamente determinato un aumento della pena rispetto a quella di primo grado, non una diversa motivazione o percorso logico.
- La presenza di precedenti penali può incidere sull'applicabilità o sulla misura delle riduzioni per le circostanze attenuanti generiche e giustificare una maggiore rigidità nella riduzione della pena.
- In sede di ricorso per cassazione è essenziale enunciare il motivo nei limiti previsti dalle disposizioni processuali applicabili (es. art. 173 disp. att.) e la Procura generale può chiedere l'inammissibilità depositando conclusioni scritte nei casi consentiti dalle norme emergenziali e loro proroghe.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19358/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19360/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19361/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19364/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19365/2024 del 16/05/2024
- Sentenza penale · 16 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19366/2024 del 16/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →