Cassazione Penale, Sentenza n. 6418/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo della somma di € 1.432.070,00 disposta dal GIP. La ricorrente contestava: a) l'errata qualificazione della condotta come tentato autoriciclaggio (art. 648-ter, nel tentativo) sostenendo che mancassero atti idonei e non equivoci diretti all'impiego/trasferimento del denaro; b) la motivazione apparente sul fumus commissi delicti, ritenendo che gli elementi (trolley, buste, rapporti con terzi) non dimostrassero che il denaro fosse "pronto" per essere ripulito; c) la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., poiché il Tribunale del riesame avrebbe confermato il sequestro richiamando la finalità impeditiva prevista dal comma 1 invece della finalità di confisca prevista dal comma 2, cambiando la base giuridica del provvedimento senza nuovo contraddittorio; d) errori nella qualificazione della confisca (erroneo richiamo all'obbligatorietà dell'art. 240, co.1) e sull'applicazione dell'ipotesi speciale di confisca ex art. 648-quater; e) insufficiente motivazione sul periculum in mora e violazione dell'art. 273 co.2 c.p.p. per aver dato per scontato che il denaro non fosse destinabile a mero utilizzo personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla violazione dell'art. 321 c.p.p.: il Tribunale del riesame non poteva confermare il sequestro adottando una finalità diversa da quella indicata nel decreto impugnato (cioè passando dalla finalità di confisca prevista dal comma 2 alla finalità impeditiva del comma 1), poiché si sarebbe trattato di una modifica che richiede nuova istruttoria e contraddittorio. Per questo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio. Stante l'accoglimento di questo motivo, la Corte ha ritenuto assorbiti gli altri motivi e non ha esaminato nel merito le ulteriori censure.
Norme richiamate
art. 648-ter cod. pen. (autoriciclaggio)
La contestazione originaria riguarda l'ipotesi di autoriciclaggio nella forma del tentativo; la difesa ha sostenuto l'impossibilità di configurare il tentativo per reati di pericolo senza atti idonei e non equivoci
La Corte sottolinea la netta distinzione tra la finalità impeditiva prevista dal comma 1 (prevenzione di nuovi reati/aggravamento delle conseguenze) e la finalità di rendere indisponibile un bene destinato a confisca prevista dal comma 2; il tribunale del riesame non può confermare un provvedimento adottando una finalità diversa da quella del decreto impugnato senza rinnovare il contraddittorio
art. 240 cod. pen. (confisca del profitto)
Nel provvedimento impugnato si è fatto riferimento improprio all'obbligatorietà della confisca ex art. 240 co.1; la difesa ha rilevato che l'art. 240 prevede la confisca facoltativa del profitto e che richiamare l'obbligatorietà costituiva un errore di diritto
Richiamata dalla difesa per sottolineare che le ipotesi relative a delitti tentati sono autonome rispetto a quelle consumate e che, nel tentativo, è problematica l'esistenza di un "profitto" confiscabile
La difesa ha censurato la carenza di motivazione del tribunale in ordine alla destinazione del denaro (uso personale vs finalità di autoriciclaggio), rilevando che il tribunale non ha adeguatamente affrontato le doglianze difensive
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 53453 del 16/11/2016 (Venniro)
Citata dalla Corte per affermare il principio secondo cui è illegittima l'ordinanza del riesame che conferma un sequestro preventivo adottato ai sensi dell'art. 321 co.2 facendo riferimento alla finalità impeditiva dell'art. 321 co.1
Massime di principio
- In sede di riesame il giudice non può confermare una misura cautelare mutandone la finalità giuridica rispetto a quanto stabilito nel provvedimento impugnato: cambiare la base normativa richiede nuova istruttoria e contraddittorio
- Occorre distinguere nettamente tra sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321 co.2) e sequestro volto a prevenire l'aggravamento del reato o la commissione di altri reati (art. 321 co.1); i presupposti e la motivazione richiesti sono diversi
- Per ritenere sussistente il "fumus" del delitto di autoriciclaggio in forma tentata sono necessari elementi che dimostrino atti idonei e diretti, in modo non equivoco, all'impiego/trasferimento/sostituzione del denaro: prove indiziarie generiche (es. presenza di buste o trolley) potrebbero non essere sufficienti
- Nel caso di conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo finalizzato alla confisca è necessario che emerga la riconducibilità del bene a un "profitto" di reato; nelle ipotesi di tentativo la sussistenza di un profitto confiscabile può essere problematico
- La motivazione sul periculum in mora (sequestro impeditivo) deve affrontare in modo specifico la questione della concreta perdita di utilità del vincolo, anche alla luce della tracciabilità dei flussi finanziari e della fase processuale pendente
- Errori di qualificazione normativa (es. richiamo all'obbligatorietà della confisca quando la norma prevede invece una facoltà) configurano vizio di diritto che può determinare l'annullamento del provvedimento
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6313/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6314/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6317/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6318/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6320/2023 del 15/02/2023
- Sentenza penale · 15 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6321/2023 del 15/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →