Cassazione Penale, Sentenza n. 22644/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cicatiello impugnava la conferma di condanna per accessi abusivi al sistema informatico SDI (art. 615-ter c.p.) effettuati sul proprio conto e sul conto del collega Pasquale Carrillo in varie date (6/6/2013, 23 e 27/10/2014, 28/10/2014). Deduceva: insufficiente prova oltre ogni ragionevole dubbio; accessi leciti per autorizzazione e per indagini di ufficio (anche con collaborazione della dirigente Inguaggiato); travisamento/omissione di valutazione delle testimonianze; illegittima qualificazione della norma come penale in bianco (richiamando legge n.121/1981); inesigibilità di prevedibilità della successiva evoluzione giurisprudenziale (Sez. U. Savarese); nullità della sentenza di primo grado per mancato esame di memoria difensiva; ingiustificata ammissione della parte civile perché il pregiudizio non sarebbe stato dimostrato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo, il terzo e il quarto motivo e infondato il secondo. Ha confermato che le motivazioni dei giudici di merito (Tribunale e Corte d'appello) erano coerenti e sufficienti: gli accessi contestati non erano giustificati da ragioni di servizio o indagini specifiche e, sebbene l'imputato fosse abilitato al sistema, avrebbe travalicato i limiti o compiuto operazioni ontologicamente estranee alle finalità dell'accesso. Ha altresì affermato che il mutamento giurisprudenziale (Sez. U. Savarese) non era imprevedibile al momento dei fatti e che l'omesso esame formale di una memoria non comporta automaticamente nullità della sentenza. La qualificazione della parte civile è stata ritenuta ammissibile perché l'accesso poteva avere per sé portata lesiva di dati personali.
Norme richiamate
riguarda l'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico
La Corte conferma che anche l'accesso effettuato da soggetti abilitati integra il reato se si travalicano i limiti autorizzativi o si compiono "operazioni ontologicamente estranee" alle finalità per le quali l'accesso è concesso
Citata dal ricorrente come presunta norma penale in bianco da integrare con disposizioni di ufficio; la Corte non riconosce tale rilievo come idoneo ad assolvere l'imputato quando l'accesso eccede i limiti autorizzativi
comma 3 - obbligo del titolare del trattamento di informare il richiedente circa lo stato della sua richiesta
La norma non impone di fornire tutte le informazioni richieste dall'interessato nello stesso modo dell'accesso operativo allo SDI; non giustifica accessi diretti non autorizzati
art. 7 CEDU
"nullum crimen sine lege" / "nulla poena sine lege" (concetto richiamato)
La Corte ricorda che un mutamento giurisprudenziale sfavorevole può incidere sull'art. 7 CEDU solo se costituisce un ribaltamento imprevedibile di un quadro giurisprudenziale consolidato; nel caso di specie la pronuncia successiva non era imprevedibile
art. 1 legge n. 241/1990; artt. 54, 97, 98 Cost.
Richiamati dalla giurisprudenza di legittimità per argomentare il concetto di operazioni "ontologicamente estranee" compiute da pubblici ufficiali che abusano della facoltà di accesso per finalità diverse da quelle istituzionali
Sentenza Sez. U. n. 4694/2011 (Casani)
Ha affermato che l'accesso di persona abilitata integra il reato se viola i limiti risultanti dalle prescrizioni del titolare del sistema o compie operazioni ontologicamente diverse da quelle autorizzate; la Corte di Cassazione la conferma come principio di riferimento
Sentenza Sez. U. n. 41210/2017 (Savarese)
Ha precisato che per pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio l'accesso pur formalmente conforme può essere penalmente rilevante se finalisticamente estraneo all'incarico; la Corte ritiene tale orientamento prevedibile al momento dei fatti
Massime di principio
- L'accesso a sistemi informatici protetti da parte di soggetti abilitati può comunque integrare il reato di cui all'art. 615-ter se l'operatore travalica i limiti autorizzativi o compie operazioni "ontologicamente estranee" alle finalità per cui l'accesso è attribuito
- La rilevanza penale non dipende unicamente dalla formale presenza di autorizzazioni: per i pubblici ufficiali si valuta anche la finalità dell'accesso rispetto ai doveri di ufficio
- La mera possibilità che dati consultati non siano idonei a causare danno concreto non esclude la rilevanza del fatto; il pregiudizio rilevante può essere potenziale e la quantificazione resta materia della sede civile
- In Cassazione non è consentito un riesame libero del merito probatorio: le censure devono indicare specificamente travisamenti o vizi di motivazione rilevanti, non solo riproporre in altro grado le stesse argomentazioni
- L'omesso esame formale di memorie difensive non determina automaticamente nullità della sentenza ma può costituire vizio di motivazione; tuttavia la valutazione complessiva della motivazione può ritenersi sufficiente anche senza assenso esplicito su ciascuna deduzione
- Un mutamento giurisprudenziale che renda la valutazione normativa più sfavorevole può essere applicato solo se non costituisce un ribaltamento imprevedibile di un orientamento consolidato; quindi va valutata la prevedibilità dell'evoluzione interpretativa
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