Cassazione Penale, Sentenza n. 31554/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per: (1) violazione dell'art. 521 c.p.p. e principio di correlazione imputazione-sentenza, sostenendo che la Corte territoriale aveva deciso in base a una ricostruzione di 'rissa' non contestata in imputazione; (2) vizio di qualificazione e di motivazione circa la partecipazione al tentato omicidio e la distinzione tra autori materiali, concorrenti materiali o morali, denunciando omissione di risposta a censure sull'apporto causale; (3) erroneo riconoscimento dell'aggravante dell'uso di arma (artt. 582 e 585 c.p.) nonostante la mancata identificazione, e richiesta in appello di proscioglimento per mancanza di querela data la guaribilità in sette giorni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili (manifestamente infondati). Sul primo motivo: la Cassazione ha ritenuto che non vi sia stata mutazione del fatto storico né violazione del principio di correlazione; la Corte d'appello ha semplicemente qualificato l'apporto degli imputati come concorso anomalo rispetto alle stesse condotte contestate (tentato omicidio e lesioni aggravate). Sul secondo motivo: la qualificazione dei ricorrenti quale concorrenti anomali ha risolto la questione circa la loro partecipazione al fatto, perciò il motivo è superato. Sul terzo motivo: il riconoscimento del concorso anomalo non esclude l'aggravante dell'uso di arma; il fatto che le vittime non abbiano potuto indicare quale aggressore abbia materialmente usato il coltello incide sulla responsabilità individuale ma non sulla qualificazione del reato. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Principio di correlazione: la decisione non deve discostarsi dall'imputazione; la Corte ha ritenuto rispettato il principio poiché il fatto storico rimane lo stesso e la diversa qualificazione non ha mutato l'oggetto della contestazione
Norme procedurali connesse alla motivazione e correlazione; richiamata a supporto della valutazione della Cassazione sulla correttezza formale della sentenza impugnata
Configurazione dell'attenuante della minore gravità del fatto o delle sue conseguenze; la Corte d'appello ha applicato tale attenuante nella determinazione della pena
Riferimenti alla concorso di persone nel reato (art.110), al tentativo (art.56) e all'omicidio (art.575) — i ricorrenti avevano sollevato profili di erronea qualificazione e partecipazione; la Cassazione ha ritenuto che la qualificazione come concorso anomalo rispondesse adeguatamente ai profili dedotti
Norme in tema di lesioni e aggravanti per l'uso di arma; la Corte ha confermato che l'aggravante può sussistere anche se non è stata individuata la persona che materialmente ha impugnato l'arma, quando risulti che le lesioni siano state inferte con coltello
Previsione delle conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e sanzione pecuniaria); applicata dalla Corte per irrogare la somma di euro tremila
Norma sul procedimento a trattazione scritta adottata nel procedimento; utilizzata per la trattazione scritta del ricorso
Corte cost., sent. n. 186/2000
Giurisprudenza costituzionale richiamata per affermare che in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere imposta la sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La Corte può riformulare la qualificazione giuridica delle condotte (es. riconoscere concorso anomalo) purché non trasformi il fatto storico originariamente contestato: cambiamento di qualificazione non = mutazione dell'imputazione, se i fatti restano gli stessi
- Il vizio per mancata correlazione imputazione-sentenza è rilevante solo se la sentenza introduce un fatto nuovo o una diversa contestazione rispetto all'atto di accusa; giudizi differenziati sull'apporto individuale non implicano automaticamente violazione dell'art. 521 c.p.p.
- La qualificazione di concorso anomalo può comportare la rideterminazione della pena e incide sulla responsabilità concorsuale ma non esclude, se provata, l'aggravante dell'uso di arma: l'assenza di identificazione del singolo colpevole non elimina la sussistenza dell'aggravante quando le lesioni risultano cagionate con arma
- Le censure di mancata risposta da parte della Corte d'appello richiedono che il ricorrente dimostri concretamente come la decisione non abbia affrontato le questioni chiave: il riconoscimento di un diverso profilo di responsabilità può rendere superflua la risposta ad alcune doglianze
- In cassazione i ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie; è quindi necessario selezionare attentamente i motivi utili e ben fondati prima di proporre ricorso
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