Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31694/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ha chiesto la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione del 1995, deducendo il motivo di cui all'art. 395, n. 1, c.p.c., cioè il dolo della controparte. Il Ministero ha resistito con controricorso. La questione centrale non riguardava il merito della pretesa originaria, ma l'ammissibilità stessa della revocazione proposta contro una precedente decisione di legittimità che, secondo la ricorrente, sarebbe stata resa a causa del dolo del Ministero.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'art. 391-ter c.p.c. consenta la revocazione della sentenza di cassazione solo quando la Corte abbia deciso la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., e non quando la pronuncia si sia limitata a cassare con rinvio. Poiché la sentenza del 1995 oggetto di revocazione aveva cassato con rinvio la decisione impugnata, mancava il presupposto per la revocazione fondata sull'art. 395, n. 1, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 1, c.p.c.

    Il motivo di revocazione per dolo della parte è invocabile solo nei limiti di ammissibilità previsti per le sentenze della Corte di cassazione.

  • art. 391-ter c.p.c.

    La revocazione della sentenza di cassazione è ammessa, per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c., soltanto quando la Corte abbia deciso la causa nel merito.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Rileva come base della decisione nel merito da parte della Corte di cassazione, possibile solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione per i motivi diversi dall'errore di fatto è ammissibile solo se la Corte abbia pronunciato una decisione di merito, non quando abbia disposto la cassazione con rinvio.
  • Il requisito decisivo per l'ammissibilità della revocazione ex art. 391-ter c.p.c. è il contenuto decisorio della precedente sentenza di legittimità: solo la definizione nel merito consente l'impugnazione straordinaria per i motivi di cui all'art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6, c.p.c.
  • Se la sentenza di cassazione si è limitata a cassare con rinvio, il ricorso per revocazione proposto ai sensi dell'art. 395, n. 1, c.p.c. è inammissibile per difetto del presupposto oggettivo dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.