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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00048/2023 del 03/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un precetto fondato su decreto ingiuntivo con cui una società creditrice intimava a una società debitrice il pagamento di fatture relative a prestazioni rese in esecuzione di un contratto di somministrazione, per oltre 2,3 milioni di euro, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002. La debitrice proponeva opposizione a precetto deducendo, tra l'altro, che tali interessi non fossero esigibili per la natura soggettiva della debitrice e per il momento di conclusione del contratto, e comunque che fossero stati calcolati in modo errato dalla data di emissione delle fatture anziché da quella di scadenza. Il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava l'opponente ex art. 96 c.p.c.; in appello, nel frattempo era stato accolto parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo con revoca del decreto e rideterminazione del credito. La Corte d'appello dichiarava cessata la materia del contendere per la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, ma, ai fini delle spese, riteneva virtualmente fondato solo in parte il primo motivo di appello, reputando corretta la distinzione tra questione sull'esigibilità degli interessi, da far valere nel merito/opposizione a decreto ingiuntivo, e questione sul loro calcolo rispetto al titolo, rilevante in opposizione esecutiva; compensava quindi le spese dei due gradi e rigettava la domanda di condanna per lite temeraria. La società creditrice ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 615 c.p.c. in relazione all'art. 645 c.p.c., sostenendo che la decorrenza degli interessi dovesse essere dedotta solo nel merito e non in sede esecutiva; 2) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., contestando la compensazione delle spese sulla base della soccombenza virtuale; 3) violazione dell'art. 96 c.p.c., censurando il rigetto della domanda risarcitoria per lite temeraria e sostenendo la colpa grave dell'opponente per aver riproposto le stesse doglianze in due distinti giudizi. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha affermato che, essendo incontestato il contenuto del titolo esecutivo che prevedeva gli interessi dalle singole scadenze al saldo, la questione sull'applicazione letterale di tale previsione rientrava nell'opposizione esecutiva; ha ritenuto corretta la compensazione delle spese fondata sulla parziale fondatezza virtuale di un motivo di appello; ha infine dichiarato inammissibile il motivo sull'art. 96 c.p.c., perché la sussistenza della colpa grave è valutazione di fatto riservata al giudice di merito se adeguatamente motivata. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società creditrice. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando che la questione sulla decorrenza degli interessi, così come formulata nel titolo, era deducibile in sede di opposizione esecutiva e che la compensazione delle spese era giustificata dalla soccombenza virtuale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., perché l'accertamento della colpa grave è apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se motivato. Ha quindi confermato la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che la questione sulla corretta applicazione della previsione del titolo relativa alla decorrenza degli interessi fosse deducibile in sede di opposizione esecutiva.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla distinzione tra opposizione a decreto ingiuntivo e opposizione esecutiva.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese è stata ritenuta legittima in base alla parziale fondatezza virtuale di un motivo di appello.

  • art. 96 c.p.c.

    La sussistenza della colpa grave per lite temeraria è stata qualificata come apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, se adeguatamente motivato.

  • art. 653, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per affermare che, caducato il decreto ingiuntivo, il titolo esecutivo residuava nella sentenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • D.lgs. n. 231 del 2002

    Richiamato come fonte degli interessi moratori invocati nel rapporto commerciale.

Massime di principio

  • Quando il titolo esecutivo indica espressamente la decorrenza degli interessi, la controversia sulla sua concreta applicazione letterale può essere fatta valere in sede di opposizione esecutiva, se non investe la diversa questione di merito già coperta dal titolo.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla soccombenza virtuale, anche se il giudizio si chiude con declaratoria di cessazione della materia del contendere, ove l'impugnazione risulti parzialmente fondata in relazione a uno dei motivi.
  • La responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone un accertamento in fatto della colpa grave o della mala fede della parte, accertamento che, se motivato, non è sindacabile in cassazione.
  • La riproposizione di difese o domande in più giudizi non è di per sé sufficiente a fondare la lite temeraria: occorre una valutazione concreta della gravità della condotta processuale e della sua colpevolezza.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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