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Sentenza

Sentenza n. 2377/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, n. 12068/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202401872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di riconoscimento dell'indennità di richiamo dal servizio all'estero in misura intera e dei benefici per trasferimento d'autorità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti, militari dell'Arma dei carabinieri che avevano prestato servizio tra il 2008 e il 2012 presso rappresentanze diplomatiche italiane all'estero ai sensi dell'art. 1809 del codice dell'ordinamento militare, hanno contestato due capi della sentenza di primo grado. Con il primo motivo hanno sostenuto che il diritto all'indennità di richiamo dal servizio all'estero fosse sorto già al momento della destinazione all'estero, mentre il successivo rientro in Italia avrebbe costituito soltanto una condizione di esigibilità del credito; hanno quindi dedotto l'erronea interpretazione dell'art. 1809 del codice dell'ordinamento militare e chiesto il riconoscimento dell'indennità in misura intera, nonostante la riduzione dell'80% introdotta dall'art. 4, comma 6, della legge n. 183/2011. Con il secondo motivo hanno censurato la decisione del TAR nella parte in cui aveva escluso il riconoscimento dell'indennità per trasferimento d'autorità prevista dalla legge n. 86/2001 per mancanza di prova dei requisiti relativi alla collocazione delle nuove sedi di servizio. Hanno sostenuto che la destinazione ad altra sede al rientro dall'estero non fosse stata contestata, che il TAR avrebbe dovuto acquisire i fascicoli amministrativi e che i provvedimenti di trasferimento depositati in appello fossero indispensabili ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a. Il Ministero ha resistito all'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, pur correggendone in parte la motivazione. Quanto alla prima questione, il Collegio ha riconosciuto che l'art. 1809 del codice dell'ordinamento militare si applica anche al personale dell'Arma dei carabinieri inserito nella pianta organica di un'ambasciata e ha ritenuto non contestato che gli appellanti avessero maturato i presupposti soggettivi del beneficio. Tuttavia, ha qualificato l'indennità di richiamo dal servizio all'estero come diritto a formazione progressiva, il cui perfezionamento richiede sia l'assegnazione presso una rappresentanza diplomatica sia il successivo richiamo in Italia. Il rientro non è quindi una mera condizione di esigibilità, ma un elemento costitutivo del diritto. Poiché gli appellanti erano rientrati nel 2012, dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità 2012, si applicava la disciplina transitoria che limitava l'indennità al 20% dell'importo anteriormente previsto. Gli artt. 2186 e 2187 del codice dell'ordinamento militare non erano applicabili, perché non si trattava di procedimenti amministrativi pendenti, ma del perfezionamento della fattispecie costitutiva del credito. Quanto alla seconda questione, il Collegio ha ritenuto infondata la censura per una ragione diversa da quella posta dal TAR. L'art. 4, comma 97, della legge di stabilità 2012, modificando l'art. 1, comma 4, della legge n. 86/2001, ha esteso l'indennità per trasferimento d'autorità al personale impiegato all'estero ai sensi della legge n. 1114/1962 e dell'art. 1808 del codice dell'ordinamento militare, al momento del rientro in Italia, ma non al personale impiegato presso rappresentanze diplomatiche ai sensi dell'art. 1809. La previsione è tassativa e non può essere estesa in via analogica o interpretativa, anche considerando la finalità di contenimento della spesa pubblica. Ne consegue che la circolare ministeriale del 22 novembre 2011 aveva correttamente escluso dal beneficio il personale soggetto all'art. 1809. Per tale ragione il Consiglio di Stato ha respinto anche l'istanza istruttoria, ritenendo irrilevante l'acquisizione dei fascicoli amministrativi. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 1809 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    «al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero»

    La disposizione individua il personale destinatario dell'indennità, ma il diritto si perfeziona soltanto con la realizzazione di tutti gli elementi costitutivi, compreso il successivo richiamo in Italia.

  • art. 4, comma 6, legge n. 183/2011

    «ha limitato, in via del tutto eccezionale e transitoria l’indennità al 20% dell’importo previamente riconoscibile»

    La riduzione si applica quando il diritto all'indennità si perfeziona dopo l'entrata in vigore della legge, essendo il rientro dall'estero elemento costitutivo della fattispecie.

  • art. 1, comma 4, legge n. 86/2001

    «L'indennità di cui al comma 1 compete anche al personale impiegato all'estero ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'atto del rientro in Italia»

    L'indennità per trasferimento d'autorità è estesa soltanto alle specifiche categorie di personale richiamate dalla norma, non al personale impiegato presso rappresentanze diplomatiche ai sensi dell'art. 1809 del codice dell'ordinamento militare.

  • art. 4, comma 97, legge n. 183/2011

    ha modificato l'art. 1, comma 4, della legge n. 86/2001

    La modifica ha introdotto l'estensione dell'indennità al personale impiegato all'estero ai sensi della legge n. 1114/1962 e dell'art. 1808 del codice dell'ordinamento militare, senza comprendere il personale di cui all'art. 1809.

  • art. 2186 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Non si applica, perché la controversia non riguarda un procedimento amministrativo pendente, ma il momento di perfezionamento della fattispecie costitutiva del diritto di credito.

  • art. 2187 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Non si applica per la medesima ragione: il rientro dall'estero integra un elemento costitutivo del diritto e non un atto conclusivo di un procedimento amministrativo pendente.

  • art. 104, comma 2, c.p.a.

    La richiesta di acquisizione e la produzione documentale in appello sono state ritenute irrilevanti, poiché l'esclusione dell'indennità per trasferimento d'autorità dipendeva dall'inapplicabilità della norma al personale operante ai sensi dell'art. 1809.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La decisione dà atto della trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.

Massime di principio

  • L'indennità connessa al richiamo dal servizio all'estero si configura come diritto a formazione progressiva: l'assegnazione presso una rappresentanza diplomatica e il successivo richiamo in Italia sono entrambi elementi costitutivi della fattispecie.
  • Il rientro dall'estero, quale elemento costitutivo del diritto all'indennità, non è assimilabile a una mera condizione di esigibilità dell'obbligazione; la disciplina vigente al momento del rientro determina quindi la misura del beneficio.
  • Le disposizioni che estendono l'indennità per trasferimento d'autorità al personale impiegato all'estero ai sensi di specifiche fonti normative operano entro l'ambito soggettivo tassativamente indicato e non possono essere estese analogicamente a categorie di personale disciplinate da una diversa disposizione.
  • Quando la spettanza del beneficio è esclusa per ragioni attinenti all'ambito soggettivo di applicazione della norma, è irrilevante acquisire la documentazione relativa alla distanza o alla collocazione delle sedi di servizio, perché tali elementi non possono mutare l'inapplicabilità del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeAppelloIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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