Cassazione Civile, Ordinanza n. 25693/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (mutuatario)
La controversia
Due soggetti mutuatari avevano convenuto in giudizio la banca chiedendo la nullità di un mutuo fondiario di euro 500.000, stipulato per l’acquisto di un immobile, assumendo il superamento del limite di finanziabilità previsto per tale tipo contrattuale; avevano anche domandato il risarcimento di danni non patrimoniali. Il tribunale aveva rigettato le domande, e aveva poi rigettato anche l’opposizione a precetto proposta dai medesimi mutuatari. In appello, riuniti i gravami, la corte territoriale aveva dichiarato la nullità del mutuo fondiario per superamento della soglia di finanziabilità e ne aveva disposto la conversione in ordinario finanziamento ipotecario. In cassazione, i mutuatari hanno censurato: la tardività dell’istanza di conversione formulata dalla banca solo in comparsa conclusionale; l’omessa pronuncia su tale eccezione di tardività; l’erronea affermazione dei presupposti soggettivi della conversione; e, in subordine, la motivazione apparente. La banca ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che la declaratoria di nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, pronunciata dalla corte d’appello, non era stata impugnata dalla banca ed era quindi coperta da giudicato. Ha ritenuto fondato e assorbente il secondo motivo, osservando che la corte d’appello non aveva statuito sull’eccezione di tardività dell’istanza di conversione del mutuo proposta nella comparsa conclusionale, limitandosi a menzionarla come dato processuale. Tale omissione di pronuncia ha determinato la nullità della sentenza. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Bari in diversa composizione per il nuovo esame della questione della conversione o riqualificazione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
La conversione del contratto nullo richiede la verifica dei presupposti di legge; la questione della tempestività dell’istanza di conversione deve essere scrutinata dal giudice se ritualmente devoluta.
art. 38 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Il superamento del limite di finanziabilità previsto per il mutuo fondiario comporta la nullità del contratto, statuizione che nel caso concreto è divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; l’omissione integra nullità della sentenza.
L’omessa pronuncia su un’eccezione devoluta al giudice determina vizio della sentenza.
È denunciato il vizio di valutazione delle risultanze processuali in relazione ai presupposti della conversione del contratto.
È denunciato il vizio di erronea valutazione delle prove e degli elementi processuali ai fini della conversione.
È la base procedurale per la decisione in camera di consiglio dell’ordinanza.
Massime di principio
- Se una parte eccepisce la tardività di un’istanza o di una domanda avversaria, il giudice deve pronunciarsi espressamente su tale eccezione; il suo silenzio integra omissione di pronuncia e determina nullità della sentenza.
- La conversione del contratto nullo ex art. 1424 c.c. non può essere esaminata solo in astratto: occorre verificare se la relativa richiesta sia stata tempestivamente proposta e se risultino integrati i presupposti sostanziali della conversione.
- Una statuizione di nullità non impugnata resta coperta da giudicato e non può essere rimessa in discussione nel giudizio di legittimità da chi non l’ha censurata.
- Quando un motivo di ricorso denuncia un vizio processuale preliminare e assorbente, l’accoglimento di tale motivo assorbe l’esame degli ulteriori motivi che attengono al merito della medesima questione.
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