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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20868/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Vercelli del 12/10/2022 che aveva rigettato le istanze dirette all'accertamento della non esecutività della sentenza del 5/03/2021 e, in subordine, al riconoscimento del vincolo della continuazione tra la sentenza del 4/07/2016 e quella del 5/03/2021. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto un unico motivo invocando violazione e falsa applicazione degli artt. 582 e 583 c.p.p. e dell'art. 24 del d.l. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, con riferimento all'art. 591 c.p.p., sostenendo in sostanza vizi procedurali nella declaratoria di inammissibilità e nella trasmissione dell'atto alla Corte di appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di primo grado secondo cui non era stata proposta alcuna impugnazione valida: la mail inviata dal difensore il 19/07/2021 era priva dei requisiti minimi formali necessari a costituire un atto di impugnazione, pertanto la cancelleria ha potuto attestare la sopravvenuta irrevocabilità del provvedimento senza trasmettere nulla alla Corte di appello. Il ricorso non ha formulato censure specifiche rispetto alla motivazione contestata ed è risultato aspecifico. Perciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per censurare la decisione; dal provvedimento emerge che non sono state formulate censure specifiche riguardanti l'applicazione di questa norma e pertanto la corte non ha ritenuto fondata la lamentela.

  • art. 583 cod. proc. pen.

    Analogamente all'art. 582, citato dal ricorrente senza specifiche contestazioni concrete; la Corte ha ritenuto il motivo generico e inammissibile.

  • art. 24 d.l. 137/2020 conv. in legge 176/2020

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alle norme processuali sulle impugnazioni; la Corte non ha ritenuto che la richiamata disposizione potesse rettificare la carenza formale dell'atto trasmesso via mail.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la verifica dei requisiti per dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione spetti al giudice ad quem e che l'atto presentato alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento deve essere trasmesso. La Corte ha precisato che, se non esiste un atto di impugnazione per carenza formale, non sorge l'obbligo di trasmissione e la cancelleria può attestare l'irrevocabilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e possibilità di applicare una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese e della somma di Euro 3.000,00.

  • art. 570 cod. pen. (richiamato in motivazione delle sentenze di merito)

    Norma sostanziale relativa al reato contestato nelle sentenze di merito; la Corte ha richiamato che nei provvedimenti di merito era già stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra le fattispecie, decisione di cui il ricorrente non ha prospettato un valido atto di impugnazione.

Massime di principio

  • Una trasmissione via email priva dei requisiti formali minimi non configura un atto di impugnazione valido: l'inesistenza formale dell'atto legittima la cancelleria ad attestare l'irrevocabilità del provvedimento.
  • La verifica preliminare dell'esistenza dei requisiti per l'impugnazione spetta al giudice ad quem, ma se non esiste alcun atto da trasmettere non opera l'obbligo di invio alla Corte di appello.
  • Motivi di ricorso generici, che non censurano specificamente le ragioni poste a base del provvedimento impugnato, sono destinati all'inammissibilità in cassazione.
  • In caso di inammissibilità provata o manifesta, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a titolo di ammenda ex art. 616 c.p.p.; la Corte può motivare in forma semplificata se la questione non è complessa e i principi applicati sono consolidati.
  • Se in primo grado la decisione di merito ha già affrontato e deciso questioni come il riconoscimento della continuazione tra reati, il semplice tentativo formale di impugnazione privo di requisiti non basta a rimettere in discussione quel giudizio.

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