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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23870/2026 del 22/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il saldo debitore di rapporti bancari assistiti da fideiussioni, richiesto dalla società cessionaria del credito nei confronti della debitrice principale e di alcuni fideiussori. Due fideiussori hanno proposto opposizione deducendo, tra l'altro, mancato esperimento della mediazione, decadenza ex art. 1957 c.c., nullità della fideiussione per difetto di forma, liberazione ex art. 1956 c.c. e ulteriori vizi del rapporto e della cessione. In primo grado l'opposizione è stata accolta per improcedibilità della domanda monitoria per mancata mediazione; in appello la cessionaria ha ottenuto riforma della decisione e rigetto dell'opposizione. In cassazione i fideiussori hanno proposto otto motivi; il primo ha denunciato nullità del decreto ingiuntivo e dell'intero processo per difetto di valida procura alle liti, poiché la procura utilizzata per il monitorio e per la costituzione in opposizione non risultava rilasciata dalla società che agiva in giudizio, ma da un soggetto diverso privo di potere rappresentativo. La Corte ha ritenuto fondato questo motivo e assorbiti gli altri, osservando che, nel regime anteriore alla riforma dell'art. 182 c.p.c. del d.lgs. n. 149/2022, la procura conferita da soggetto diverso dalla parte e non munito di rappresentanza integra inesistenza della procura, non sanabile ex post, con conseguente inammissibilità della domanda monitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inammissibile la domanda proposta in via monitoria per difetto originario di valida procura alle liti. Ha compensato le spese dei gradi di merito per la peculiarità della vicenda processuale e ha condannato la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La procura alle liti deve provenire dalla parte o da un soggetto munito del potere di rappresentarla; in mancanza, l'attività processuale non è riferibile alla parte.

  • art. 182 c.p.c.

    Nel regime anteriore alla modifica del d.lgs. n. 149/2022, la sanatoria riguarda i vizi della procura, ma non si estende all'inesistenza della procura o alla radicale mancanza dello ius postulandi.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Ricorrendo una questione che definisce integralmente il giudizio e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito dichiarando l'inammissibilità della domanda.

  • art. 1957 c.c.

    Norma evocata dagli opponenti come causa di decadenza della creditrice dalla garanzia fideiussoria, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.

  • art. 1956 c.c.

    Norma evocata dagli opponenti per dedurre la liberazione dei fideiussori, ma la questione è rimasta assorbita.

  • d.lgs. n. 149/2022

    La Corte lo richiama solo per delimitare il regime temporale della sanatoria della procura alle liti, rilevando che il caso va giudicato secondo la disciplina previgente.

  • S.U. 37434/2022

    Richiamata per il principio secondo cui l'inesistenza della procura non è sanabile come semplice nullità.

  • Cass. 28251/2023

    Richiamata a sostegno dell'irrecuperabilità dell'atto processuale compiuto in difetto originario di valida procura.

  • Cass. ord. n. 7008/2026

    Richiamata per confermare che l'assenza originaria di procura non è sanabile retroattivamente.

  • S.U. 10706/2006

    Richiamata in tema di spese, nel senso che in difetto di procura le spese gravano sul difensore; nel caso concreto, però, le spese di merito sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Massime di principio

  • Nel regime anteriore alla riforma dell'art. 182 c.p.c., la procura alle liti rilasciata da un soggetto diverso dalla parte processuale e privo di potere rappresentativo non costituisce una mera nullità sanabile, ma integra inesistenza della procura.
  • La mancanza originaria e radicale dello ius postulandi impedisce di riferire alla parte l'attività processuale svolta e comporta l'inammissibilità della domanda proposta in forza di tale procura.
  • Il successivo rilascio di procura valida in un grado successivo del giudizio non sana retroattivamente il difetto originario di rappresentanza nel giudizio introduttivo o nel giudizio di primo grado.
  • Quando la questione di rito è assorbente e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito dichiarando l'inammissibilità della domanda.
  • In tema di spese, la peculiarità della vicenda processuale può giustificare la compensazione nei gradi di merito, ma nel giudizio di legittimità la parte ritualmente costituita e soccombente può essere condannata alla rifusione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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