Cassazione Civile, Ordinanza n. 16139/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto un primo decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni di diagnostica rese in convenzione nell'anno 2006, limitatamente a un trimestre; quel giudizio si era concluso con sentenza passata in giudicato che aveva confermato il diritto al pagamento. In un secondo procedimento, relativo a un diverso trimestre del medesimo anno, la ASL aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo e sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano accolto l'opposizione, escludendo l'efficacia del precedente giudicato. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che la sentenza passata in giudicato avesse accertato una questione comune decisiva, cioè il mancato superamento del budget per l'anno 2006, con efficacia espansiva sul giudizio successivo e dunque sul diritto al rimborso di tutte le prestazioni rese nell'anno. La resistente ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che il principio sulla vis espansiva del giudicato è corretto solo quando la precedente decisione contenga un effettivo accertamento su una questione o su un principio comune al giudizio successivo. Nel caso concreto, però, la ricorrente non ha dimostrato che la sentenza invocata come giudicato esterno avesse davvero accertato il mancato superamento del budget 2006; dal testo richiamato emergeva soltanto che il superamento del budget era stato ritenuto irrilevante per il mancato pagamento, non già escluso in fatto. Mancando l'allegazione e la prova di un vero punto comune coperto da giudicato, la precedente decisione non poteva esplicare efficacia vincolante nel nuovo giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
il giudicato esterno può operare nel processo successivo solo se la precedente decisione abbia effettivamente accertato una questione comune idonea a condizionare l'esito della nuova causa
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il giudicato esterno spiega efficacia vincolante nel successivo giudizio solo se la decisione precedente contiene un accertamento espresso e decisivo su una questione comune alle due controversie.
- Non è sufficiente invocare un precedente favorevole in termini di principio: occorre dimostrare che quel principio sia stato applicato a un punto di fatto o di diritto comune già definitivamente accertato.
- Se dal testo della decisione precedente emerge soltanto l'irrilevanza di un fatto ai fini della decisione, e non il suo effettivo accertamento, non può parlarsi di giudicato esterno su quel fatto.
- La parte che invoca il giudicato esterno deve allegare in modo adeguato il contenuto della sentenza precedente e provare la comune decisività della questione dedotta.
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