Cassazione Penale, Sentenza n. 43488/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per guida in stato di ebbrezza (art. 186 comma 2 lett. b) CdS). Due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge nella determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (si contestava una motivazione errata e il riferimento a un sinistro inesistente e alla misura superiore al minimo edittale); (2) violazione di legge in ordine alla immediata esecutività per la metà della sospensione della patente, con richiamo alla normativa (art. 186 comma 9-bis CdS) che imporrebbe la sospensione dell'efficacia delle sanzioni amministrative accessorie fino alla valutazione finale sull'espletamento del lavoro di pubblica utilità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: la sospensione della patente rientra tra le sanzioni amministrative accessorie obbligatorie e, dato che la durata inflitta si attesta entro la medietà edittale, non sussiste un onere motivazionale particolare; il riferimento al sinistro è stato considerato un mero refuso non pregiudizievole. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché, in caso di sostituzione delle pene con lavoro di pubblica utilità, il giudice deve sospendere l'efficacia della porzione di sanzione che può essere estinta all'esito positivo del lavoro; nel caso concreto il GIP ha correttamente reso immediatamente esecutiva solo la porzione della sospensione che dovrà in ogni caso essere scontata e ha sospeso l'esecutività della porzione suscettibile di estinzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 186 comma 2 lett. b) d.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
Definisce il reato di guida in stato di ebbrezza e collega sempre l'accertamento del reato all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; la Corte ne trae il principio dell'obbligatorietà della sanzione accessoria.
Stabilisce gli effetti positivi del lavoro di pubblica utilità (estinzione del reato, riduzione della sospensione della patente della metà) e il ripristino delle sanzioni in caso di violazioni; la Corte interpreta che in presenza di lavoro di pubblica utilità il giudice deve sospendere l'efficacia della porzione di sanzione che potrà essere estinta.
Norma che disciplina la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente; il giudice deve motivare l'entità della durata richiamando i criteri dell'art. 218 comma 2 CdS quando supera la medietà edittale.
Criteri di graduazione della sospensione (entità del danno, gravità della violazione, pericolo della ulteriore circolazione); la Corte richiede il riferimento a questi criteri quando la misura supera la medietà edittale.
Disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento); la Corte ricorda che con tali sentenze devono essere applicate anche le sanzioni amministrative accessorie conseguenti.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione contro le sentenze di applicazione della pena, ammesso per vizi relativi alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione e illegalità della pena; la Corte richiama la giurisprudenza che consente il controllo sulla omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative.
Sez. U n. 21369 del 26/09/2019 (Melazani)
Stabilisce che il ricorso per cassazione è ammissibile per censurare l'erronea o omessa applicazione delle sanzioni amministrative in sentenze di patteggiamento, per la natura estranea di tali sanzioni all'accordo sulle pene.
Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014 (Armanetti) e Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012 (Tiburzi)
Principio consolidato secondo cui, se la sospensione della patente è determinata entro la medietà edittale e non sussistono elementi di particolare gravità, la motivazione specifica può essere implicita; la Corte conferma che una motivazione più dettagliata è richiesta solo se la misura supera la medietà edittale.
Sez. 4, n. 48330 del 27/09/2017 (Braghetto)
Conferma che in caso di sostituzione con lavoro di pubblica utilità il giudice deve sospendere l'efficacia delle sanzioni amministrative accessorie fino alla valutazione dell'esito del lavoro; utilizzata come precedente dalla Corte nel caso esaminato.
Massime di principio
- La sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria in caso di reato previsto dall'art. 186 CdS e va sempre valutata e disposta con la sentenza di applicazione della pena.
- Se la durata della sospensione si attesta non oltre la medietà edittale, il giudice non è tenuto a fornire una motivazione particolarmente articolata: in tali casi può essere sufficiente una motivazione implicita.
- Se la durata della sospensione supera la medietà edittale, il giudice deve motivare richiamando i criteri dell'art. 218 comma 2 CdS (entità del danno, gravità della violazione, pericolo della circolazione).
- Quando la pena è sostituita con il lavoro di pubblica utilità (art. 186 comma 9-bis CdS), il giudice deve sospendere l'efficacia della porzione di sanzione amministrativa che potrà essere estinta in caso di esito positivo del lavoro; è immediatamente esecutiva solo la parte che dovrà comunque essere scontata.
- Errori formali o riferimenti inopinati nella motivazione (es. menzione di un sinistro inesistente) possono essere considerati meri refusi se non compromettono la logicità complessiva della motivazione.
- Avverso sentenze di patteggiamento è possibile il controllo in Cassazione circa l'omessa o errata applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, non essendo queste parte dell'accordo sulle pene.
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