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Sentenza

Sentenza del 09/12/2024 n. 15180 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava un avviso di accertamento e sanzioni per recupero della Tassa Automobilistica Regionale (TAR) relativa all'anno 2020 per complessivi €4.734.519,02. ALD svolge attività di noleggio auto a medio-lungo termine e aveva versato una somma alla Provincia di Trento per veicoli con sedi secondarie a Trento; la società sosteneva che, essendo l'attività di noleggio (non locazione finanziaria), la TAR doveva essere riferita alla provincia dove effettivamente utilizzati/registrati i veicoli e non alla Regione Lazio, dove ha sede legale. Ha prospettato nullità dell'atto per carenza di motivazione, per mancato computo di quanto pagato a Trento, per decadenza (termine di accertamento scaduto al 31/12/2023), per inesistenza del potere accertatore della Regione Lazio, e ha invocato l'art.10-bis (abuso del diritto) e altre eccezioni procedurali e sostanziali.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la competenza territoriale per la TAR si determina con riferimento alla residenza del proprietario (sede legale/COMI) ai sensi dell'art.5 D.L. n.953/1982; nel caso la sede legale è a Roma, quindi la TAR è dovuta alla Regione Lazio. La novella del 2015 (art.9, comma 9-ter D.L. n.78/2015) ha introdotto il criterio della residenza dell'utilizzatore solo per le ipotesi di locazione finanziaria, non applicabile al noleggio senza conducente. Le presunte sedi secondarie di Trento sono state qualificate come mera domiciliazione e non come COMI; pertanto non mutano la competenza. L'atto è stato ritenuto adeguatamente motivato (tariffe pubbliche, indicazione dei veicoli e annualità). Quanto alla decadenza, l'invio da parte della Regione di richiesta di chiarimenti ha interrotto il termine di prescrizione/decadenza, con successiva notifica dell'avviso entro i termini utili. Non sono emerse le condizioni per l'applicazione dell'art.10, comma 2, Statuto del Contribuente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in €10.000,00 in favore della Regione Lazio.

Norme richiamate

  • D.L. n. 953/1982, art. 5

    "La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico ... è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo"

    La Corte interpreta questa disposizione come criterio primario per individuare l'ente destinatario della TAR: la residenza del proprietario (sede legale/COMI) determina la competenza del PRA e quindi l'ente impositore. L'interruzione dei termini di prescrizione/decadenza avviene anche tramite atti prodromici (richieste di chiarimenti) inviati dall'Amministrazione.

  • D.L. n. 78/2015, art. 9, comma 9-ter (convertito dalla L. 125/2015)

    "la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo"

    La norma introduce il criterio della residenza dell'utilizzatore esclusivamente per le fattispecie di locazione finanziaria; la Corte la applica restrittivamente, escludendo la rilevanza per il noleggio senza conducente.

  • Statuto del Contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212), art. 10-bis

    L'art.10-bis (divieto di abuso del diritto) è richiamato dal ricorrente; la Corte rileva che non sussistono gli elementi per qualificare l'operazione come abusiva né che la Regione abbia fornito indicazioni fuorvianti tali da giustificare l'esimente invocata dal contribuente.

  • Statuto del Contribuente, art. 7 (obbligo di motivazione)

    La Corte ritiene che l'avviso di accertamento sia adeguatamente motivato mediante l'indicazione delle tariffe pubbliche applicate, l'elenco dei veicoli e le annualità, soddisfacendo i requisiti di motivazione richiesti dallo Statuto.

  • Legge n. 99/2009 (art. 7 co.3) e richiamo alla regolazione precedente

    Va considerato che, prima della novella del 2015, la disciplina collegava la competenza al proprietario e che la recente modifica ha limitato l'eccezione all'ambito della locazione finanziaria; la giurisprudenza può variare per singoli anni d'imposta.

Massime di principio

  • Per la TAR la competenza territoriale è di regola determinata dalla residenza del proprietario (sede legale/COMI) del veicolo; la presenza di sedi secondarie non modifica la competenza se si tratta di mera domiciliazione.
  • La modifica normativa del 2015 (art.9, comma 9-ter D.L. n.78/2015) rileva solo per le fattispecie di locazione finanziaria: per noleggio senza conducente non si applica il criterio della residenza dell'utilizzatore.
  • Le amministrazioni possono interrompere i termini di prescrizione/decadenza con atti prodromici (es. richieste di chiarimenti); la notifica dell'avviso entro i termini successivi è quindi tempestiva.
  • Un pagamento effettuato ad un ente diverso da quello legittimato non impedisce l'accertamento da parte dell'ente competente; il contribuente dovrà eventualmente chiedere la restituzione all'ente che ha ricevuto l'importo.
  • L'onere di provare l'abuso del diritto o l'esistenza di ragioni extrafiscali rilevanti per esonerare dall'imposta è in capo al contribuente; l'amministrazione non è tenuta ad aver fornito indicazioni fuorvianti per poter applicare l'art.10-bis.
  • Le pronunce favorevoli al contribuente relative ad anni d'imposta diversi non incidono automaticamente sugli accertamenti per anni successivi: il giudicato è circoscritto all'anno di imposta considerato.

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