Cassazione Civile, Ordinanza n. 30795/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cooperativa)
La controversia
La società cooperativa ricorre per regolamento di competenza contro l'ordinanza con cui il Tribunale aveva declinato la propria competenza per materia in favore della sezione specializzata in materia di impresa. La controversia riguardava la domanda di rilascio di un alloggio assegnato a una socia di cooperativa edilizia, che la cooperativa assumeva occupato senza titolo dopo la scelta del commissario liquidatore di non subentrare nel rapporto e di far valere l'inopponibilità alla procedura di un contratto preliminare di assegnazione. Il Tribunale aveva ritenuto che la lite rientrasse nei "rapporti societari" e quindi nella competenza del tribunale delle imprese, valorizzando il collegamento con lo scopo mutualistico della cooperativa. La ricorrente sosteneva invece che la domanda di rilascio attiene al diverso rapporto di scambio derivante dall'assegnazione dell'immobile e non alla materia societaria in senso proprio.
La decisione
La Corte accoglie il regolamento di competenza e dichiara la competenza del Tribunale di Matera, davanti al quale la causa deve essere riassunta nei termini di legge, con rinvio al medesimo giudice anche per la liquidazione delle spese del giudizio di regolamento. La Corte afferma che la competenza della sezione specializzata non si estende a una domanda di rilascio di immobile detenuto sine titulo solo perché il bene proviene da una cooperativa edilizia: la controversia si colloca sul versante del contratto bilaterale di scambio e non su quello del rapporto societario mutualistico.
Norme richiamate
Richiamato come base della declinatoria di competenza per materia da parte del giudice di merito.
art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 168/2003
"sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2"
La Corte esclude che tale previsione ampli la competenza delle sezioni specializzate fino a ricomprendere controversie che abbiano solo una generica attinenza con la materia societaria; serve invece una connessione con cause o procedimenti effettivamente rientranti nelle materie attribuite.
Citate solo per qualificare i rapporti societari delle cooperative, ma la Corte precisa che la domanda di rilascio dell'alloggio non ricade in tale ambito.
Richiamato per descrivere la scelta del commissario liquidatore di non subentrare nel rapporto contrattuale e la conseguente dedotta inopponibilità del preliminare alla procedura.
Massime di principio
- La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per cause connesse non si estende a controversie che presentino soltanto una generica attinenza con la materia societaria: occorre una connessione effettiva con una causa o un procedimento rientrante nelle materie attribuite.
- Nelle cooperative edilizie il socio è parte di due rapporti distinti: uno associativo-societario e uno di scambio relativo all'assegnazione del bene o servizio; la qualificazione della controversia dipende dal rapporto concretamente dedotto in giudizio.
- La domanda di rilascio di un immobile assegnato da una cooperativa edilizia, ove fondata sull'asserita detenzione sine titulo, attiene al rapporto di scambio connesso all'assegnazione e non al rapporto societario in sé.
- Ai fini della competenza, non rileva solo il collegamento funzionale con lo scopo mutualistico della cooperativa, ma soprattutto la causa petendi e la posizione giuridica fatta valere in giudizio.
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