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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24254/2025 del 31/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di un’associazione ambientalista ONLUS, degli inviti al pagamento del contributo unificato emessi in relazione a diversi procedimenti amministrativi aventi ad oggetto questioni ambientali. La commissione tributaria regionale aveva accolto gli appelli dell’associazione e annullato gli inviti. In cassazione l’amministrazione ricorrente deduceva, con un unico motivo, il contrasto della sentenza impugnata con la giurisprudenza di legittimità già consolidata, secondo cui le associazioni di volontariato e le ONLUS non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento delle loro finalità statutarie. La controparte resisteva chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, e in subordine sollevava questioni di legittimità costituzionale e chiedeva rinvio pregiudiziale alla CGUE in relazione alla Convenzione di Aarhus e alle direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza rinvio, ha rigettato gli originari ricorsi proposti dalla contribuente avverso gli inviti al pagamento del contributo unificato. Ha inoltre condannato la controricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha compensato integralmente le spese dei giudizi di merito, rilevando che il consolidamento della giurisprudenza è intervenuto successivamente. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di costituzionalità e insussistenti i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla CGUE.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 115 del 2002

    Le agevolazioni o esenzioni tributarie previste in materia di contributo unificato sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica o estensiva alle ONLUS in mancanza di un’espressa previsione.

  • art. 8, comma 1, l. n. 266 del 1991

    La disposizione, richiamata insieme alle altre norme agevolative, non consente un’interpretazione estensiva a favore delle associazioni di volontariato oltre i casi espressamente previsti.

  • art. 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972

    La disciplina delle esenzioni fiscali va interpretata restrittivamente e non può essere utilizzata per fondare l’esenzione dal contributo unificato per atti giudiziali delle ONLUS.

  • art. 119 d.P.R. n. 115 del 2002

    L’accesso alla giustizia per gli enti non profit è adeguatamente garantito, ricorrendone i presupposti, dal gratuito patrocinio.

  • art. 9 della Convenzione di Aarhus

    Il richiamo alla Convenzione non incide sulla disciplina del contributo unificato, poiché la tutela dell’accesso alla giustizia è assicurata dagli strumenti processuali interni previsti dalla legge.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa non risulta violato perché l’ordinamento prevede il patrocinio a spese dello Stato per i soggetti che ne abbiano i requisiti.

  • artt. 2, 3, 24, 53 e 97 Cost.

    Le censure di costituzionalità sono state ritenute manifestamente infondate o non pertinenti rispetto alle disposizioni realmente applicabili alla controversia.

  • artt. 3, 24, 45, 53, 97 e 113, commi 1 e 2, Cost.

    È stata ribadita la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che pretendeva l’estensione dell’esenzione dal contributo unificato alle ONLUS.

  • art. 6 direttiva 2003/4/CE

    Il riferimento alla direttiva non è stato ritenuto idoneo a incidere sulla disciplina nazionale del contributo unificato nel caso concreto.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE

    Il diritto a un ricorso effettivo non impone l’esenzione dal contributo unificato, essendo sufficiente la previsione del gratuito patrocinio nei casi previsti.

  • art. 6 CEDU

    Il richiamo alla garanzia convenzionale non è stato ritenuto pertinente per escludere l’obbligo di versare il contributo unificato.

Massime di principio

  • Le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie in materia processuale sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate analogicamente o estensivamente oltre i casi espressamente contemplati dal legislatore.
  • Le associazioni di volontariato e le ONLUS non sono automaticamente esentate dal contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse alle finalità statutarie, anche quando agiscano per la tutela di interessi socialmente rilevanti.
  • La tutela dell’accesso alla giustizia per enti e associazioni non profit è assicurata, ove ne ricorrano i presupposti, dagli strumenti del patrocinio a spese dello Stato, non da una generale esenzione dal contributo unificato.
  • La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando investe norme non effettivamente pertinenti rispetto alla pretesa violazione dedotta.
  • Non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale alla CGUE quando la questione sia già stata risolta dalla giurisprudenza interna di legittimità e il quadro normativo e convenzionale richiamato non introduca un dubbio interpretativo decisivo sulla controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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