Cassazione Penale, Sentenza n. 22096/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di un'area censita al fg.3 Sez. Gallina E p.11 nn.2140,2149,2462. Il ricorrente deduce che l'area era stata sgombrata dai rifiuti utilizzando un temporaneo dissequestro disposto dal GIP, per cui sarebbe venuto meno il pericolo che giustificava la misura cautelare; contesta l'interpretazione del Tribunale secondo cui lo sgombero sarebbe stato fatto per ricostruire condizioni di illiceità. Sostiene inoltre che il richiamo del Tribunale all'art. 242-bis d.lgs.152/2006 sia inconferente rispetto alla contestazione prospettata (abbandono incontrollato di rifiuti) e contesta l'uso dell'art. 256 comma 3 d.lgs.152/2006 in relazione alla presunta confiscabilità dell'area, lamentando omissione motivazionale in ordine all'anticipazione degli effetti ablativi in fase di indagine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso fosse articolato in motivi manifestamente infondati o non consentiti, richiamando il principio per cui il ricorso in materia di misure cautelari reali è consentito solo per violazione di legge ai sensi dell'art.325 c.p.p. La Corte ha valutato la motivazione del Tribunale come adeguata e coerente: sebbene i rifiuti superficiali fossero stati asportati, non risultava effettuata una bonifica secondo l'art.242-bis d.lgs.152/2006 e permaneva il rischio di rifiuti interrati e di ulteriori condotte illecite con possibile aggravamento del danno ambientale e contaminazione della falda. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevanti le omissioni motivate relative alla confiscabilità dell'area, perché gli elementi eventualmente trascurati non risultavano decisivi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p. e della facoltà introdotta dall'art.1 comma 64 L.103/2017.
Norme richiamate
Norma richiamata a titolo della partecipazione al reato contestato insieme ad altri soggetti; contestazione originaria includeva concorso nei reati ambientali.
art. 256 comma 1 lett. b) e comma 2 d.lgs. 152/2006
Norme che sanzionano abbandono e gestione illecita di rifiuti; costituivano il fondamento della contestazione penale per cui era disposto il sequestro preventivo.
art. 256 comma 3 d.lgs. 152/2006
Previsione normativa richiamata nel procedimento in relazione alla possibile applicazione della confisca; la Corte ha osservato che il Tribunale non ha affermato che la sentenza dovesse automaticamente imporre la confisca, e che le questioni di confiscabilità erano irrilevanti se non decisive per il provvedimento cautelare.
Disciplina della bonifica dei siti contaminati; il Tribunale ha utilizzato il richiamo per affermare che le operazioni svolte non equivalevano a una bonifica formale e che pertanto persisteva il rischio di rifiuti interrati e di contaminazione della falda.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Norma processuale invocata dal ricorrente in relazione ai vizi di legge e di motivazione; la Cassazione ha ritenuto che le censure addotte ricadessero nel sindacato sull'errore di fatto o di valutazione, materia non sindacabile se non per violazione di legge ai sensi dell'art.325 c.p.p.
art. 321 commi 1 e 3 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in tema di sequestro e provvedimenti cautelari; la Corte ha precisato i limiti del proprio sindacato sulle motivazioni del giudice del merito.
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge; la Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite circa i limiti del sindacato e le condizioni di ammissibilità (assenza totale o grave carenza motivazionale).
Prevede l'obbligo di sostenere le spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ha disposto anche il versamento alla Cassa delle ammende.
art. 1 comma 64 Legge n.103/2017
Ha consentito alla Corte di aumentare, oltre il massimo, la sanzione prevista dall'art.616 c.p.p.; la Corte ha determinato equitativamente la somma di euro 3.000 da versare alla Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000
Richiamata per motivare la misura della sanzione in relazione all'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per Cassazione contro provvedimenti cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge ex art.325 c.p.p.; l'impugnativa non può trasformare un sindacato di merito in controllo di legittimità se le censure riguardano valutazioni di fatto o di merito non radicalmente illogiche.
- La mera rimozione dei rifiuti superficiali con temporaneo dissequestro non determina automaticamente la cessazione del pericolo ambientale ai fini della restituzione dell'area: è rilevante se è stata effettuata una bonifica formale secondo l'art.242-bis d.lgs.152/2006 o se permangono rischi (es. rifiuti interrati, contaminazione della falda).
- Il giudice che mantiene un sequestro preventivo deve motivare in modo coerente e minimo le ragioni del periculum e del fumus, indicando elementi concreti che giustifichino il mantenimento della misura; motivazioni adeguate escludono il sindacato di cassazione per manifesta illogicità.
- Le censure relative alla possibile confiscabilità dell'area sono rilevanti in Cassazione solo se la mancanza di motivazione su tale punto risulta decisiva per la decisione impugnata; omissioni non decisive non giustificano l'accoglimento del ricorso.
- Chi propone ricorso in Cassazione contro misure cautelari reali deve mirare a evidenziare violazioni di legge o una completa assenza di motivazione; in caso di inammissibilità sussistono rischi di condanna alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende.
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