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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09648/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 21 febbraio 2024. Dal testo emerge che i primi due motivi censuravano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deducendo in sostanza un vizio di motivazione e una non corretta valutazione delle emergenze probatorie. Il terzo motivo riguardava la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., già prospettata in appello, ma in termini ritenuti dalla Corte di cassazione del tutto generici. La Corte ha rilevato che i motivi non erano consentiti in sede di legittimità, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e comunque manifestamente infondati o inammissibili per genericità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulle attenuanti generiche fossero manifestamente infondate, poiché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e basata su un adeguato esame delle prove, non censurabile in cassazione. Quanto al motivo relativo all'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., lo ha considerato inammissibile per assoluta genericità già nel giudizio di appello, rendendo irrilevante il dedotto vizio di motivazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità era stata invocata in appello, ma la relativa deduzione è stata ritenuta dalla Corte di cassazione generica e quindi non utilmente scrutinabile nel merito in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono le statuizioni economiche a carico del ricorrente, inclusa la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino, sotto la veste del vizio di motivazione, a ottenere una rivalutazione del merito o delle emergenze probatorie compiuta dal giudice di appello.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo quando la motivazione del giudice di merito sia mancante, manifestamente illogica o del tutto apodittica; se invece la decisione è sorretta da motivazione sufficiente e non incoerente, il motivo è manifestamente infondato.
  • Una doglianza relativa alla mancata applicazione di una circostanza attenuante già dedotta in appello deve essere specifica e autosufficiente; la genericità del motivo lo rende inammissibile e preclude lo scrutinio del dedotto vizio di motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., comprese la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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