Cassazione Civile, Ordinanza n. 23366/2024 del 29/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di convalida di sfratto per morosità relativo a un immobile abitativo sito in Roma. Il locatore agiva per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto e il pagamento dei canoni non corrisposti dal novembre 2014 al gennaio 2015. Il conduttore eccepiva che l'azione fosse priva di interesse perché l'immobile era già stato rilasciato prima della domanda, a seguito di recesso dal contratto, e proponeva anche domanda riconvenzionale risarcitoria per gravi vizi dell'immobile, comprensiva della restituzione di somme versate a titolo di canoni. In appello, il locatore chiedeva il riconoscimento del proprio credito per canoni e oneri condominiali fino al rilascio; il conduttore proponeva appello incidentale per la restituzione di quanto indebitamente pagato. La Corte d'appello dichiarava improcedibile l'appello incidentale per difetto di prova della notifica, accoglieva parzialmente l'appello principale, rigettava la riconvenzionale, riteneva non rilevabile d'ufficio la compensazione tra crediti e dichiarava tardiva la domanda sui canoni. Nel ricorso per cassazione il conduttore deduceva: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che il locatore non avesse interesse ad agire per la risoluzione poiché l'immobile era già stato restituito; 2) violazione delle norme sulle spese processuali, assumendo che la statuizione sulle spese dovesse essere rivista se fosse accolto il primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la proposta di definizione accelerata: il primo motivo era inammissibile perché la questione del difetto di interesse ad agire andava dedotta con appello incidentale e, in ogni caso, il rilascio dell'immobile non faceva venir meno l'interesse del locatore ad ottenere una pronuncia di risoluzione per inadempimento, utilizzabile anche per ulteriori finalità, come il recupero dei canoni insoluti o il risarcimento dei danni. Il secondo motivo è stato qualificato come un "non motivo", poiché la censura sulle spese dipendeva totalmente dall'eventuale accoglimento del primo motivo e comunque sarebbe caduta per effetto dell'art. 336, comma 1, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché di una somma alla Cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'interesse ad agire deve sussistere al momento della domanda; la sua contestazione, se non esaminata nei precedenti gradi, doveva essere veicolata con appello incidentale. Inoltre, il rilascio del bene non elimina necessariamente l'interesse del locatore alla declaratoria di risoluzione per inadempimento.
La doglianza è stata inquadrata come vizio processuale, ma ritenuta inammissibile o priva di autonoma consistenza.
Invocato per censurare la regolazione delle spese; la Corte ha escluso che la censura potesse trovare ingresso autonomo, perché dipendente dall'esito del primo motivo.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
La statuizione sulle spese è accessoria e cade con la cassazione della parte principale della sentenza da cui dipende; nel caso concreto è stato rilevato che, anche a voler accogliere il primo motivo, la questione sulle spese sarebbe stata travolta.
Richiamato per la definizione accelerata del ricorso, ritenuta corretta dalla Corte.
Indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore a favore della controparte, in ragione della correttezza della proposta di definizione accelerata.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, una questione processuale non coltivata nei modi e nei tempi dovuti nei gradi di merito non può essere utilmente introdotta per la prima volta in cassazione se avrebbe richiesto apposita impugnazione incidentale.
- Il rilascio dell'immobile locato non esclude di per sé l'interesse del locatore ad ottenere una pronuncia di risoluzione per inadempimento, poiché tale accertamento può rilevare per pretese ulteriori, quali il pagamento dei canoni insoluti o il risarcimento del danno.
- La censura sulle spese di lite non ha autonomia quando è meramente consequenziale all'accoglimento di un motivo principale: se cade il motivo presupposto, cade anche la doglianza sulle spese.
- La statuizione sulle spese, essendo dipendente dalla decisione sul merito, segue la sorte della parte cassata ai sensi dell'art. 336, comma 1, c.p.c.
- In presenza di ricorso definito come manifestamente infondato o inammissibile secondo la proposta accelerata condivisa dalla Corte, possono essere applicate le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, comma 3, c.p.c. e dal regime del contributo unificato aggiuntivo.
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