Sentenza del 29/07/2024 n. 21171 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia ha impugnato la sentenza n. 3545/1/2018 della CTR della Sicilia, che aveva parzialmente accolto l’appello della contribuente contro l’accertamento IRPEF per il 2007, fondato sull’attribuzione pro quota degli utili extracontabili accertati alla Cutaia Srl, società a ristretta base partecipativa. La CTR aveva ritenuto legittima la ricostruzione presuntiva dei ricavi, ma aveva riconosciuto una quota forfettaria di costi presuntivamente sostenuti per produrli. L’Agenzia ha dedotto: motivazione omessa o apparente, perché la CTR avrebbe considerato l’accertamento societario anziché quello personale; mancata sospensione del giudizio in attesa della decisione sull’accertamento della società; illegittimo riconoscimento di costi in assenza di prova e conseguente violazione delle regole sull’accertamento e sull’onere probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi. La motivazione della CTR supera il minimo costituzionale: il richiamo all’accertamento della società è pertinente, poiché i suoi risultati possono fondare l’accertamento del reddito da partecipazione del socio, pur restando autonomi i relativi giudizi. La sospensione non era obbligatoria: essendo la causa societaria già stata decisa in primo grado e non ancora passata in giudicato, la CTR poteva proseguire il giudizio oppure sospenderlo facoltativamente; ha legittimamente scelto di decidere. Infine, in base all’interpretazione adeguatrice dell’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973 indicata dalla Corte costituzionale, il contribuente imprenditore può opporre, anche con prova presuntiva, una percentuale forfettaria di costi ai ricavi presunti da indagini bancarie. Nessuna statuizione sulle spese, perché la contribuente è rimasta intimata.
Norme richiamate
Art. 39, primo comma, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è senz'altro legittima la presunzione di attribuzione "pro quota" ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria, la quale - fondata sul disposto dell' art. 39 , primo comma, lett. d) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - induce inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Gli utili extracontabili di una società di capitali a ristretta base possono presumersi distribuiti ai soci pro quota nello stesso esercizio. Il socio può contestare la presunzione e le risultanze dell’accertamento societario, anche se quest’ultimo non è definitivo.
In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell' art. 295 c.p.c.
Quando la causa pregiudicante è già stata decisa con sentenza non definitiva, la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. non è obbligatoria, salvo una specifica disposizione che imponga di attendere il giudicato.
Spetta al giudice della causa dipendente, ove la causa pregiudicante sia stata decisa con sentenza in primo grado, scegliere se conformarsi alla predetta decisione, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, attraverso il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall' art. 337 , comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata.
Se la causa pregiudicante è stata decisa in primo grado ma la sentenza non è definitiva, il giudice della causa dipendente può sospendere facoltativamente il processo oppure proseguirlo, anche valutando la possibile riforma della decisione.
La Corte lo richiama per indicare che un eventuale conflitto tra giudicati sopravvenuto è regolato dagli effetti espansivi della riforma o della cassazione della decisione, senza rendere per ciò solo obbligatoria la sospensione.
Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
A seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. del 1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da accertamenti bancari, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti.
La presunzione di ricavi non contabilizzati derivante da indagini bancarie ammette prova contraria presuntiva: l’imprenditore può far valere una percentuale forfettaria di costi di produzione da sottrarre ai maggiori ricavi presunti.
Massime di principio
- Negli accertamenti relativi a società a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili possono essere presunti distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote. Il socio deve contestare concretamente sia la distribuzione presunta sia, se pertinente, l’effettivo conseguimento degli utili da parte della società; non basta osservare che l’accertamento societario non è definitivo.
- La pendenza del giudizio relativo alla società non comporta automaticamente la sospensione del giudizio personale del socio. Se l’accertamento societario è già stato deciso in primo grado, il giudice può proseguire oppure sospendere facoltativamente, secondo una valutazione motivata del caso.
- Quando ricavi non dichiarati sono ricostruiti mediante indagini bancarie, l’imprenditore può opporre anche una prova presuntiva di costi di produzione forfettari; i costi riconosciuti vanno detratti dai ricavi presunti.
- In cassazione, il vizio di motivazione rileva nei limiti del minimo costituzionale: la motivazione è apparente solo se, pur materialmente presente, non consente di comprendere il ragionamento seguito dal giudice. Non basta una critica alla sua sufficienza o alla sua persuasività.
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