Cassazione Penale, Sentenza n. 6753/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/11/2022 che aveva ratificato la sospensione e revocato la detenzione domiciliare concessa il 01/03/2022 per la pena residua di 1 anno, 2 mesi e 27 giorni (reato ex art. 378 c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, deduceva: (1) vizio di motivazione per aver fondato la revoca su una nota dei Carabinieri e su denunce/querela non acquisite agli atti, senza consentire l'esibizione di tali documenti; contestava la sua partecipazione all'aggressione del 02/09/2022 e giustificava l'evasione del 12/04/2022 come allontanamento per soccorrere il figlio, previa comunicazione ai Carabinieri; (2) vizio per omissione di indicare la data di decorrenza degli effetti della revoca, sostenendo che la revoca non può produrre effetto retroattivo e che il Tribunale avrebbe dovuto determinare la parte di pena ancora da espiare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale di sorveglianza logica e adeguata: ha dato rilievo alla nota informativa dei Carabinieri che attestava più violazioni (assenza dall'abitazione il 12/04/2022 senza preventiva giustificazione e partecipazione segnalata ad aggressione il 02/09/2022 con querela e riconoscimento fotografico), e ha ritenuto che non fosse necessario attendere l'esito dei relativi procedimenti penali per valutare la compatibilità del comportamento con la prosecuzione della misura. Le giustificazioni del ricorrente sono state ritenute non provate e tardive. Quanto alla decorrenza degli effetti, la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la revoca della detenzione domiciliare ha efficacia ex nunc e il periodo già trascorso in detenzione domiciliare va computato come pena espiata, per cui non è necessaria né possibile una retrodatazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
art. 606, comma 1, lett. e)
Norma invocata dal ricorrente per denunciare vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e conforme ai principi di legge
Reato per cui il ricorrente aveva pena residua e che giustificava l'applicazione della misura alternativa originaria
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021; Sez. 1, n. 53171 del 08/10/2014; Sez. 1, n. 41348 del 15/10/2009
Principi riaffermati: il giudice di sorveglianza può fondare la revoca sulla esistenza di denunce/querela come riferite da forze di polizia senza attendere l'esito del procedimento penale; la revoca della detenzione domiciliare ha efficacia ex nunc e il periodo già scontato va computato come pena espiata
Massime di principio
- La revoca della detenzione domiciliare può essere decisa anche su base di informazioni/denunce riferite dalle forze di polizia prima dell'esito processuale: non è necessaria la previa definizione del procedimento penale per valutare la compatibilità della condotta con la prosecuzione della misura
- La reiterazione e la gravità delle violazioni delle prescrizioni (evasioni, partecipazione ad episodi violenti) costituiscono elemento decisivo per ritenere venuto meno il requisito dell'affidabilità e dell'autocontrollo del beneficiario
- Le giustificazioni dell'allontanamento dalla misura devono essere tempestive e documentate; spiegazioni tardive o non provate difficilmente contrastano la valutazione di inaffidabilità
- La detenzione domiciliare ha natura custodiale e il periodo già trascorso in essa deve essere computato come pena espiata: la revoca ha efficacia ex nunc, perciò non si dispongono effetti retroattivi
- In caso di contestazione della revoca, la difesa dovrebbe produrre elementi specifici e documentali che smentiscano la fondatezza delle segnalazioni (comunicazioni preventive alle forze di polizia, testimonianze, documenti) per incidere sulla valutazione del giudice di sorveglianza
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