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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14294/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché fondato su un motivo manifestamente infondato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui tale conseguenza consegue quando non risulta che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Crotone del 16 luglio 2025. Dal testo emerge che il ricorrente censurava la decisione di merito in relazione al momento consumativo del reato contestato, sostenendo in sostanza una diversa collocazione temporale del fatto rispetto a quella ritenuta dal giudice di merito. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, ribadendo il principio secondo cui, per il reato di cui all'art. 334 c.p., il momento consumativo può essere individuato, anche sulla base di elementi indiziari, nel momento dell'accertamento, salvo che sia rigorosamente provata l'esistenza di circostanze idonee a smentire la valutazione presuntiva e a rendere almeno dubbia l'epoca di commissione del fatto.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.

    Il momento consumativo del reato può coincidere con quello dell'accertamento, anche sulla base di elementi indiziari, salvo prova rigorosa di elementi contrari che rendano dubbia l'epoca del fatto.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando non risulta che il ricorrente abbia versato senza colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    La pronuncia comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel reato di cui all'art. 334 c.p., il momento consumativo può essere desunto in via presuntiva dalla data dell'accertamento del fatto, anche tramite indizi, purché non vi siano elementi seri e rigorosi che rendano dubbia o smentiscano l'epoca di commissione.
  • Chi contesta la ricostruzione temporale del reato deve offrire prova rigorosa di circostanze concrete idonee a superare la presunzione di coincidenza tra accertamento e consumazione.
  • Il ricorso per cassazione fondato su una censura che si risolva nella mera riproposizione di una tesi già smentita dalla giurisprudenza consolidata è inammissibile per manifesta infondatezza.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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