Sentenza del 02/12/2015 n. 257 - Comm. Trib. Prov. Asti
Avviso di Accertamento IVA - Allegazione di documenti - Impresa familiare: riconoscimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento IVA, deducendo la mancata allegazione di documenti richiamati nel provvedimento e sostenendo il riconoscimento fiscale dell'impresa familiare. La decisione chiarisce che la mancata allegazione determina la nullità dell'avviso soltanto quando riguarda documenti indispensabili per comprendere le ragioni della pretesa tributaria. Inoltre, ai fini del riconoscimento dell'impresa familiare, sono necessari un atto pubblico costitutivo oppure una scrittura privata autenticata sottoscritta da tutti i soggetti interessati.
La decisione
La contestazione non può essere accolta per la sola mancata allegazione di documenti richiamati nell'avviso: occorre dimostrare che tali documenti fossero indispensabili alla comprensione della pretesa fiscale. L'impresa familiare non può essere riconosciuta fiscalmente in assenza dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata richiesta dalla legge. Pertanto, sulla base dei principi riportati, prevale la posizione dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 230-bis del codice civile
Il riconoscimento dell'impresa familiare richiede un titolo formale idoneo, costituito da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata tra tutti i soggetti interessati.
Art. 5 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Anche ai fini fiscali, la partecipazione a un'impresa familiare e l'imputazione dei relativi redditi presuppongono un atto pubblico costitutivo o una scrittura privata autenticata sottoscritta da tutti gli interessati.
Cassazione, sentenza n. 12622/2012
La mancata allegazione di documenti richiamati nell'avviso di accertamento comporta la nullità soltanto se i documenti sono indispensabili per comprendere le ragioni della pretesa tributaria; non è sufficiente la mera omissione formale.
Massime di principio
- La mancata allegazione di un documento richiamato nell'avviso di accertamento non rende automaticamente nullo l'atto: è necessario verificare se il documento fosse essenziale per comprendere l'accertamento e per esercitare il diritto di difesa.
- Quando l'avviso espone autonomamente e in modo comprensibile i fatti, i calcoli e le ragioni della pretesa, l'assenza di documenti accessori o non indispensabili normalmente non determina la nullità.
- Per ottenere il riconoscimento fiscale di un'impresa familiare è fondamentale predisporre preventivamente un atto pubblico o una scrittura privata autenticata firmata da tutti i partecipanti; la sola collaborazione familiare di fatto non è sufficiente.
- In caso di contestazione, il contribuente deve indicare concretamente quale documento mancante impedisca la comprensione dell'accertamento e spiegare perché tale omissione abbia compromesso il diritto di difesa.
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