Cassazione Civile, Ordinanza n. 20589/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riconoscimento, in favore di una docente vincitrice di concorso, degli effetti economici della tardiva immissione in ruolo: la sentenza amministrativa aveva accertato che la nomina avrebbe dovuto decorrere dal settembre 1991, ma l'assunzione è avvenuta solo nell'agosto 2005 senza retrodatazione economica. La lavoratrice ha quindi agito per il risarcimento del danno da mancata percezione delle retribuzioni e di altri pregiudizi connessi. La Corte d'appello ha ritenuto che il danno dovesse essere limitato fino al 1.9.1993, perché la danneggiata avrebbe potuto evitare o ridurre il pregiudizio presentando domanda di supplenza nelle Province per le quali aveva concorso, anziché nella Provincia di residenza, così maturando punteggio sufficiente per entrare in ruolo prima. Ha inoltre escluso o ridimensionato altre voci di danno (pensionistico, spese per corso di formazione, danno morale) e ha ritenuto non chiaramente dimostrato il calcolo delle differenze retributive. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con i primi due motivi, violazione dell'art. 1227 c.c., dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre a vizi motivazionali, sostenendo che: il comportamento preteso dalla Corte territoriale non costituiva ordinaria diligenza, ma un onere gravoso ed eccezionale; la valutazione andava compiuta ex ante e non ex post; gravava sul danneggiante provare quali condotte fossero realmente esigibili per limitare il danno. Con l'ultimo motivo ha censurato la valutazione del danno patrimoniale e l'uso del rilievo sui conteggi, sostenendo che il danno era comunque ricostruibile sulla base dei dati acquisiti e della contrattazione collettiva, mentre le ulteriori voci non erano state adeguatamente contestate o erano state ritenute assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per quanto di ragione. Ha ritenuto fondati i motivi relativi all'art. 1227, comma 2, c.c. perché la Corte territoriale aveva fatto applicazione di un giudizio ex post, valorizzando un comportamento attivo non esigibile alla luce della situazione concreta: la richiesta di supplenze in Province lontane dalla residenza familiare, in un contesto di incertezza sugli esiti e sui tempi dell'immissione in ruolo, comportava sacrifici e pregiudizi personali non imposti dall'ordinaria diligenza. È stata quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia affinché riesamini la domanda risarcitoria, in particolare sul danno patrimoniale da perdita delle retribuzioni, applicando il corretto criterio dell'esigibilità ex ante delle condotte di mitigazione del danno. Le altre censure sul danno patrimoniale sono state ritenute non decisive o assorbite, mentre per danno pensionistico, spese per il corso di Macerata e danno morale non sono emerse censure idonee a superare le valutazioni di merito.
Norme richiamate
L'obbligo del creditore di evitare o limitare il danno mediante l'ordinaria diligenza riguarda solo condotte attive esigibili, non gravose, non eccezionali e non tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici; la verifica va compiuta in prospettiva ex ante.
Richiamato come base generale della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione per il fatto illecito e del relativo diritto al risarcimento del danno.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova, in particolare sull'esigibilità di comportamenti idonei a limitare il danno e sulla prova dei fatti rilevanti ai fini della quantificazione.
Richiamati come norme sulla valutazione delle prove e del materiale istruttorio, in relazione alle censure mosse alla motivazione della sentenza di merito.
Richiamati per la possibilità di acquisire officiosamente documenti utili alla quantificazione del danno nel rito del lavoro/publico impiego contrattualizzato.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 1227, comma 2, c.c., il comportamento richiesto al danneggiato per limitare il pregiudizio deve essere valutato ex ante, secondo ciò che era concretamente prevedibile al momento dei fatti e non sulla base del risultato noto a posteriori.
- L'ordinaria diligenza non impone al creditore del risarcimento condotte gravose, eccezionali o comportanti rilevanti sacrifici personali o familiari; tali condotte restano al di fuori dell'ambito dell'evitabilità del danno.
- Quando l'attività di mitigazione del danno richiede scelte che incidono sensibilmente sulla vita personale del danneggiato e presentano esiti incerti, non può pretendersi che il pregiudizio sia escluso o ridotto per mancata adozione di quelle scelte.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il danno da tardiva immissione in ruolo può essere quantificato sulla base della retribuzione spettante secondo la contrattazione collettiva, al netto dell'aliunde perceptum, anche mediante acquisizioni officiose e c.t.u. se gli elementi essenziali siano stati allegati.
- Le osservazioni del giudice di merito sui conteggi non sono decisive se il credito risarcitorio è stato allegato e ricostruibile in modo sufficiente; il rigetto della domanda può fondarsi solo su una reale carenza di prova o su una ratio decidendi effettivamente idonea.
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