Cassazione Penale, Sentenza n. 16173/2026 del 05/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari in funzione di riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca/modifica della misura cautelare. Il ricorrente denunciava: 1) errata applicazione di norme del codice di procedura penale (artt. 274 lett. c), 275 comma 1-bis e 3, 292 comma 2 e 2-bis, 192); 2) inosservanza dell'art. 125 c.p.p.; 3) vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e illogicità), con particolare censura per l'asserita mancata autonoma valutazione da parte del giudice del riesame e per l'eccessivo utilizzo di dichiarazioni di collaboratori di giustizia ritenute antiche o prive di riscontri attuali. Il ricorrente contestava anche la riutilizzazione di elementi già acquisiti nel giudizio di cognizione e la mancata valutazione delle osservazioni difensive in ordine al "dies ad quem" delle contestazioni e all'attualità delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla presunta mancanza di autonoma valutazione da parte del Tribunale del riesame, spiegando che l'ordinanza di riesame non richiede la riscrittura integrale delle argomentazioni del primo giudice ma richiede che emergano valutazioni critiche e non un mero recepimento. Sul merito la Corte ha ritenuto fondata la valutazione del Tribunale di Bari circa la persistenza di esigenze cautelari: le dichiarazioni plurime e concordanti di collaboratori di giustizia sono state considerate elementi di riscontro reciproco ai sensi dell'art. 192 c.p.p., nonché non è emersa prova dell'irreversibile allontanamento di Fasano dal clan Velluto. La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi di tipo mafioso (art. 416-bis) è stata ritenuta particolarmente pregnante e non superata dal cosiddetto "tempo silente"; pertanto la custodia cautelare in carcere è stata confermata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ordini alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Reato associativo di tipo mafioso: costituisce titolo cautelare particolarmente rilevante con una presunzione di necessità della custodia cautelare, difficilmente superabile senza prova di recesso o cessazione dell'attività associativa.
Norma sul traffico di stupefacenti, qui richiamata come capo di imputazione accessorio: la sua rilevanza non prevale sull'importanza dell'art. 416-bis ai fini cautelari.
Aggravanti previste per reati connessi al traffico di stupefacenti; richiamata nel quadro dei capi di imputazione.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Previsione di una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per alcuni reati (tra cui quelli associativi di tipo mafioso); il tempo trascorso dai fatti deve essere valutato e non basta da solo a superare la presunzione se non emergono elementi obiettivi di cessazione o recesso.
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
Regole sulla motivazione dell'ordinanza che dispone la misura in via cautelare: richiede autonoma valutazione del giudice che emette la misura in udienza inaudita, ma tale esigenza non si estende automaticamente all'ordinanza di riesame; la motivazione deve comunque essere coerente, completa e logica.
Disciplina dell'ordinanza del tribunale di riesame: non impone la ripetizione integrale della motivazione originaria, ma richiede che emerga un giudizio critico e non un mero recepimento pedissequo.
art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: le dichiarazioni etero-accusatorie possono assumere valore probatorio se vi sono riscontri e possono reciprocamente confermarsi, costituendo elementi di riscontro ai fini cautelari.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata nella contestazione dell'errata applicazione di norme processuali, in relazione alla valutazione dei presupposti per l'applicazione di misure cautelari.
Richiamato dal ricorrente in relazione a presunte violazioni del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che il riesame e le regole sulla motivazione non siano state lesive dei diritti difensivi richiesti.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni esecutive relative agli adempimenti in caso di conferma della custodia cautelare: la cancelleria è incaricata di procedere agli adempimenti previsti dopo la conferma della misura.
Massime di principio
- In materia di reati associativi di tipo mafioso (art. 416-bis) la sussistenza delle esigenze cautelari beneficia di una presunzione relativa, difficilmente superabile salvo prova concreta di recesso o cessazione dell'attività del sodalizio.
- L'ordinanza del tribunale in funzione di riesame può richiamare le argomentazioni del provvedimento originario, ma deve comunque contenere elementi che dimostrino una valutazione critica autonoma e non un mero recepimento passivo.
- Il semplice decorso del tempo ("tempo silente") non basta a dimostrare l'irreversibile allontanamento dell'indagato dall'associazione; è necessario fornire elementi obiettivi e concreti (es. attività lavorativa stabile, trasferimento in altra area, collaborazione con la giustizia) che comprovino la mancanza di pericolosità.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se plurime e concordanti o se offrono riscontri fra loro, possono costituire elementi idonei a fondare esigenze cautelari anche in epoca successiva al periodo contestato, purché la loro attendibilità sia adeguatamente valutata.
- In cassazione il sindacato non riguarda la rivalutazione del materiale probatorio di fatto o la riscrittura della valutazione degli indizi: il controllo si limita a verificare la presenza dei requisiti minimi di motivazione (coerenza, completezza, logicità) del provvedimento impugnato.
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