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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11484/2025 del 01/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da una procedura fallimentare in estensione: il tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società di fatto occulta e dei relativi soci, ritenendo sussistente un autonomo stato di insolvenza della supersocietà di fatto. Il reclamo proposto contro tale decisione era stato rigettato dalla corte d'appello e, successivamente, il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile con ordinanza che aveva ritenuto infondato il terzo motivo, relativo all'omesso accertamento dell'insolvenza autonoma della supersocietà di fatto. La società ricorrente propone quindi ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'ordinanza di cassazione fosse viziata da errore di fatto risultante dagli atti: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe supposto l'esistenza di documentazione e di elementi probatori in realtà inesistenti, e avrebbe considerato accertata un'insolvenza autonoma della supersocietà di fatto senza che ciò emergesse dai fascicoli dei tre gradi di giudizio. Sostiene inoltre che, secondo la giurisprudenza richiamata, la supersocietà di fatto è il soggetto da prendere in considerazione ai fini della verifica dell'insolvenza e che i soci falliscono solo per ripercussione, sicché sarebbe stato necessario definire il perimetro delle obbligazioni riferibili alla società di fatto prima di dichiararne il fallimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi dell'ordinanza revocanda, perché la precedente decisione di legittimità non era fondata sulla supposizione dell'esistenza di documenti inesistenti, ma su una valutazione complessiva degli elementi probatori e della motivazione della sentenza di merito. La doglianza, in sostanza, mirava a ottenere una diversa lettura dei fatti e della prova, operazione non consentita nel giudizio di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'errore revocatorio deve consistere in un'erronea percezione di un fatto di causa, non nell'attività interpretativa o valutativa del giudice. Non è stata liquidata alcuna spesa per mancata costituzione delle parti intimate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 147, quinto comma, l.f.

    richiamato come base della dichiarazione di fallimento in estensione della società di fatto occulta.

  • art. 147, primo comma, l.f.

    richiamato per l'estensione del fallimento ai singoli soci.

  • art. 18 l.f.

    richiamato quale rimedio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 19 l.f.

    richiamato in relazione all'istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato come norma evocata nel motivo di ricorso per cassazione per omessa motivazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    indicato quale base del ricorso per revocazione delle sentenze/ordinanze della Cassazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    la Corte ribadisce che l'errore revocatorio deve consistere in un errore di percezione dei fatti, non in una valutazione o interpretazione della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come vizio processuale dedotto nel precedente ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione contro provvedimenti della Corte di cassazione, l'errore rilevante ex art. 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in una falsa percezione di un fatto storico risultante dagli atti, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, e non può risolversi in una critica alla valutazione o interpretazione della prova.
  • La revocazione è inammissibile quando la doglianza mira, in realtà, a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti di causa o una rivalutazione del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di legittimità.
  • La censura per errore di fatto deve essere pertanto pertinente alla ratio decidendi del provvedimento impugnato: se la decisione è fondata su una complessiva lettura degli elementi probatori, non è configurabile errore revocatorio per il solo fatto che la parte contesti l'apprezzamento compiuto dalla Corte.
  • In tema di fallimento di società di fatto/supersocietà di fatto, ai fini dell'accertamento dell'insolvenza rileva l'imputazione sostanziale delle obbligazioni al sodalizio occulto, anche se formalmente intestate a uno dei soggetti coinvolti, quando il giudice di merito abbia ricostruito un meccanismo unitario di assunzione dei debiti a beneficio della compagine occulta.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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