Cassazione Penale, Ordinanza n. 36387/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia all'impugnazione, senza esaminare nel merito il provvedimento di rigetto dell'affidamento in prova. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
La difesa di un condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Prima della decisione della Corte, il difensore del ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia e, richiamando il principio delle Sezioni unite sulla immediata estinzione del rapporto processuale a seguito di rinuncia validamente proposta, ha dichiarato inammissibile il ricorso con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa nel caso concreto.
Norma implicitamente richiamata dal riferimento alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, oggetto della richiesta rigettata dal Tribunale di sorveglianza.
Massime di principio
- La rinuncia validamente proposta al ricorso per cassazione determina l'immediata estinzione del rapporto processuale di impugnazione e rende il ricorso inammissibile, con effetto di passaggio in giudicato del provvedimento impugnato.
- Quando interviene rinuncia all'impugnazione, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito e provvede solo sulle conseguenze processuali economiche previste dalla legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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