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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11337/2025 del 20/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14/05/2024. Dal testo emerge che la censura riguardava la qualificazione giuridica del fatto: la difesa contestava la riconducibilità della condotta al reato di resistenza, sostenendo che il documento allegato avrebbe smentito il nesso tra le condotte asseritamente intimidatorie dell'imputato e l'attività d'ufficio dei soggetti qualificati. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente inconferente, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato in modo puntuale e coerente sulla correlazione tra le condotte dell'imputato e l'esercizio delle funzioni dei pubblici ufficiali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse logica, coerente e non viziata da manifeste incongruenze quanto alla sussistenza della correlazione tra la condotta intimidatoria dell'imputato e l'attività d'ufficio dei soggetti qualificati, con conseguente correttezza della qualificazione del fatto come resistenza ex art. 337 c.p. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La condotta intimidatoria o di resistenza deve essere valutata in relazione alla attività d'ufficio dei soggetti qualificati; se il giudice di merito motiva puntualmente su tale correlazione, la qualificazione del fatto come resistenza è corretta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni sulle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce una censura manifestamente inconferente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La qualificazione del fatto come resistenza a pubblico ufficiale è corretta quando la motivazione di merito accerta in modo puntuale la correlazione tra le condotte dell'imputato e l'attività d'ufficio dei soggetti qualificati.
  • In sede di legittimità non è sufficiente un allegato difensivo a superare una motivazione di merito congrua e non manifestamente illogica, se la doglianza non incide realmente sul nucleo argomentativo della decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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