Cassazione Penale, Ordinanza n. 07177/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era meramente riproduttivo di censure di fatto già disattese in appello e non evidenziava reali vizi di legge o di motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione. La censura riguardava l'affermazione della responsabilità penale per delitti di estorsione e la mancata riqualificazione dei fatti nella diversa fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Secondo la Corte, il motivo riproduceva in modo sostanzialmente identico profili di fatto già esaminati e ritenuti infondati nel giudizio di appello, e si limitava a contrapporre una lettura dogmatica senza confrontarsi con gli argomenti logici e giuridici della decisione impugnata.
Norme richiamate
Richiamato per qualificare i delitti di estorsione oggetto della contestazione; la Corte ritiene che dagli elementi probatori emergano gli elementi costitutivi di tale reato.
Evocato solo come diversa qualificazione invocata dal ricorrente, cioè l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ritenuta non praticabile nel caso concreto sulla base del quadro probatorio già valutato in appello.
Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ne ha escluso la fondatezza perché le censure si risolvevano in una contestazione di merito non consentita in sede di legittimità.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si limiti a riproporre questioni di fatto già esaminate e respinte dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La richiesta di riqualificazione dei fatti da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni non può essere accolta quando il quadro probatorio già valorizzato nei gradi di merito consenta di desumere gli elementi costitutivi dell'estorsione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una mera contrapposizione dogmatica alla valutazione probatoria del giudice di appello, se non vengono indicati veri vizi logici o giuridici della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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