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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41711/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Napoli (riesame) che aveva confermato le misure cautelari (custodia in carcere) riconoscendo la sussistenza della gravità indiziaria. Le censure principali: nullità e vizio di motivazione dell'ordinanza per violazione degli artt. 606(1)(b,c,e), 191, 192(3), 273 e 309 c.p.p.; contestazione della valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Iuorio Vincenzo e Roselli Salvatore) ritenute inconciliabili tra loro; travisamento degli atti e mancata valutazione di riscontri (videoriprese, tabulati telefonici, accertamenti autoptici); richiesta di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ex art. 297(3) c.p.p. (per Esposito), deducendo che la gravità indiziaria era già nota anteriormente alla prima ordinanza e che la misura doveva essere retrodatata al 16/12/2019; eccezione di inutilizzabilità degli atti investigativi compiuti oltre il termine delle indagini (art. 407(3) c.p.p.). È stata inoltre richiesta la riunione dei ricorsi e il rinvio per ulteriori iniziative difensive.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi come infondati. Preliminarmente ha respinto l'istanza di rinvio/riunione per insussistenza di esigenze giustificative e per autonoma trattazione dei procedimenti. Ha ritenuto inammissibili alcune doglianze perché riguardavano profili non risultanti dagli atti o non rappresentati al giudice del riesame (esposizioni non verbalizzate o memorie non depositate). Quanto al merito, la Corte ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale del riesame: le dichiarazioni dei collaboratori (Iuorio e Roselli), valutate con i relativi riscontri (in particolare videoriprese), formano un quadro di gravità indiziaria attendibile in relazione ai capi contestati (per Bruno, l'omicidio di Gargiulo; per Esposito, la partecipazione al sodalizio mafioso fino a "fino al dicembre 2019"). Sul punto della retrodatazione ex art. 297(3) c.p.p. la Corte ha richiamato l'orientamento di legittimità secondo cui la retrodatazione è ammissibile solo se i fatti oggetto della seconda ordinanza sono anteriori alla prima; nel caso la contestazione di associazione è stata formulata come perdurante fino a dicembre 2019, con elementi probatori che attestano la permanenza dell'attività delinquenziale anche dopo la prima ordinanza, dunque la richiesta di retrodatazione è infondata. L'eccezione di inutilizzabilità degli atti è stata ritenuta generica e infondata perché la provvista indiziaria trova fondamento anche in elementi anteriori al termine indicato. In sintesi: ricorsi rigettati; conferma delle misure cautelari.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La disposizione sostanzia la fattispecie di associazione di tipo mafioso rispetto alla quale il tribunale aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria; la Corte ne dà rilievo ai fini della conferma della misura cautelare contro Esposito

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Norma citata in relazione ad aggravanti e specifiche imputazioni (es. rapporti con altri delitti); utilizzata nell'inquadramento delle accuse contestate ai ricorrenti

  • art. 297, comma 3 c.p.p.

    La Corte ribadisce che la retrodatazione della decorrenza della misura cautelare è ammessa solo se i fatti oggetto della seconda ordinanza sono stati commessi anteriormente all'adozione della prima ordinanza; non si può retrodatare quando la contestazione è formulata come perdurante (es. "fino al dicembre 2019") e copre attività successive

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.

    Possibili motivi di ricorso per cassazione invocati dai ricorrenti; la Corte ha però precisato che le censure motivazionali non possono trasformarsi in una rivalutazione di fatto se le argomentazioni non risultavano prodotte o verbalizzate davanti al giudice del riesame

  • art. 309, comma 8 c.p.p.

    Richiama l'obbligo di verbalizzazione dell'udienza di riesame; la Corte osserva che lamentele su presunte omissioni della verbalizzazione richiedono elementi concreti e non possono giustificare rinvii sulla base di mere congetture

  • art. 407, comma 3 c.p.p.

    Eccezione di inutilizzabilità degli atti oltre il termine: la Corte ha ritenuto la doglianza generica e infondata perché la provvista indiziaria è sorretta anche da elementi anteriori al termine invocato

  • art. 125, art. 192(3), art. 273, art. 303(1) c.p.p.

    Norme processuali richiamate nelle censure di nullità e travisamento; la Corte ha valutato tali doglianze come inammissibili o non provate perché attengono a rivalutazioni di fatto non dedotte concretamente davanti al giudice del riesame

  • art. 27, secondo comma Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione a profili di responsabilità personale e garanzie costituzionali; la Corte non ha ritenuto che dall'istruttoria emergessero violazioni tali da incidere sull'operato del riesame

Massime di principio

  • Non possono essere riformate in Cassazione valutazioni di fatto che non siano state previamente rappresentate o documentate davanti al giudice del riesame: questioni non verbalizzate o memorie non depositate rischiano di essere inammissibili
  • Il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari è circoscritto alla verifica di legittimità e di adeguatezza logico-giuridica della motivazione, non a una nuova valutazione probatoria: le critiche che in realtà propongono una diversa lettura delle prove vengono normalmente respinte
  • Ai fini della retrodatazione ex art. 297(3) c.p.p. è necessario che i fatti contestati nella seconda ordinanza siano anteriori alla prima; se la contestazione è formulata come perdurante (es. "fino a" una data successiva) la retrodatazione non è ammessa salvo ricostruzione puntuale e provata della cessazione della partecipazione
  • Se si contesta l'attendibilità o la coerenza delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia è necessario indicare elementi precisi che dimostrino manifesta incongruenza o mancanza di riscontri; mere divergenze o affermazioni generiche non bastano
  • Per impugnare la utilizzazione di atti investigativi per presunto superamento dei termini o per altre nullità, è indispensabile indicare i singoli atti, il tempo e la modalità e dimostrare concretamente l'effetto lesivo: eccezioni generiche sono destinate a essere respinte
  • Richieste di rinvio o di riunione di ricorsi per cassazione devono essere adeguatamente motivate (es. impossibilità di partecipare o esigenze obiettive) e non possono basarsi su mere ipotesi o su iniziative difensive non già concretamente impedite

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