Cassazione Penale, Ordinanza n. 08998/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, cui era stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. c.p.p. pari a due anni e dieci mesi di reclusione e 12.300 euro di multa per reati in materia di stupefacenti, ha proposto un unico motivo deducendo vizio di motivazione. In particolare ha lamentato che il giudice non avrebbe verificato la mancanza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e la congruità della pena. La Corte ha rilevato che la censura era priva di specificità, perché non indicava elementi fattuali idonei a imporre una verifica sulle eventuali cause di non punibilità o sull'incongruità del trattamento sanzionatorio, ed era comunque formulata al di fuori dei motivi consentiti in sede di ricorso avverso sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come base dell'applicazione della pena concordata (patteggiamento)
richiamato quale parametro per la verifica di eventuali cause di non punibilità, ma la censura sul punto è stata ritenuta generica
indicato come norma che delimita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; le doglianze proposte sono state ritenute estranee al catalogo consentito
art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice dei reati in materia di stupefacenti per i quali era stata applicata la pena
testo normativo in materia di stupefacenti richiamato come disciplina dei reati contestati
Massime di principio
- Nel ricorso avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, le doglianze sono ammissibili solo nei limiti tassativi previsti dalla legge; censure diverse o estranee a tale catalogo sono inammissibili.
- La deduzione del vizio di motivazione sulla mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. richiede l'indicazione di specifici elementi fattuali che avrebbero imposto al giudice tale controllo; la mera affermazione astratta è insufficiente.
- La contestazione della congruità della pena, quando proposta contro una sentenza di patteggiamento, non è scrutinabile se non rientra nei motivi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando sussistano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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