Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08998/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, cui era stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. c.p.p. pari a due anni e dieci mesi di reclusione e 12.300 euro di multa per reati in materia di stupefacenti, ha proposto un unico motivo deducendo vizio di motivazione. In particolare ha lamentato che il giudice non avrebbe verificato la mancanza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. e la congruità della pena. La Corte ha rilevato che la censura era priva di specificità, perché non indicava elementi fattuali idonei a imporre una verifica sulle eventuali cause di non punibilità o sull'incongruità del trattamento sanzionatorio, ed era comunque formulata al di fuori dei motivi consentiti in sede di ricorso avverso sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base dell'applicazione della pena concordata (patteggiamento)

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato quale parametro per la verifica di eventuali cause di non punibilità, ma la censura sul punto è stata ritenuta generica

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indicato come norma che delimita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; le doglianze proposte sono state ritenute estranee al catalogo consentito

  • art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice dei reati in materia di stupefacenti per i quali era stata applicata la pena

  • d.P.R. n. 309 del 1990

    testo normativo in materia di stupefacenti richiamato come disciplina dei reati contestati

Massime di principio

  • Nel ricorso avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta, le doglianze sono ammissibili solo nei limiti tassativi previsti dalla legge; censure diverse o estranee a tale catalogo sono inammissibili.
  • La deduzione del vizio di motivazione sulla mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. richiede l'indicazione di specifici elementi fattuali che avrebbero imposto al giudice tale controllo; la mera affermazione astratta è insufficiente.
  • La contestazione della congruità della pena, quando proposta contro una sentenza di patteggiamento, non è scrutinabile se non rientra nei motivi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando sussistano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.