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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28478/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite nasce da una controversia tra confinanti in tema di distanze legali e di asserita servitù di scolo delle acque. Un proprietario aveva agito per ottenere l'accertamento di una confessoria servitutis di scolo su un fossetto posto sul confine, la riduzione in pristino e la rimozione di opere realizzate dai vicini a distanza inferiore a quella legale, oltre al risarcimento dei danni. I convenuti avevano a loro volta proposto domande riconvenzionali per ottenere la rimozione o l'arretramento di manufatti del vicino, la rimozione di pali in ferro sul muro di confine, l'eliminazione di un condotto di scolo e il risarcimento dei danni. In appello, il giudice di secondo grado aveva dapprima accolto la domanda relativa alle tubazioni dell'acqua e del gas e poi, con sentenza definitiva, aveva accolto anche l'appello incidentale dei convenuti, ordinando la demolizione della tettoia e del ripostiglio, la rimozione dei pali in ferro e l'eliminazione del condotto di scolo, con condanna al risarcimento del danno. In cassazione il soccombente ha dedotto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 873 c.c. e vizio di motivazione sulla disciplina urbanistica applicabile alle distanze, sostenendo che il giudice di merito avesse errato nell'individuare la normativa vigente al momento di costruzione della tettoia; (2) violazione degli artt. 2727 e 2735 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando la valenza attribuita alla dichiarazione resa in sede di condono circa la data di ultimazione dei lavori e la sua qualificazione come confessione stragiudiziale; (3) violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. e delle regole sulle presunzioni, per l'utilizzo, tramite c.t.u., di documenti che si assumevano tardivamente acquisiti; (4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per la mancata considerazione analitica delle prove testimoniali e della consistenza temporale dei manufatti; (5) violazione dell'art. 873 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la demolizione dei profilati in ferro fosse stata disposta per ragioni estetiche e non per la violazione delle distanze o l'occupazione del suolo altrui. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: ha osservato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, che il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo effettivamente non esaminato e non la mera insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie, che la confessione stragiudiziale resa a terzo è liberamente apprezzabile dal giudice, e che eventuali nullità nell'acquisizione documentale tramite c.t.u. avrebbero dovuto essere tempestivamente eccepite. Quanto al quinto motivo, la Corte ha rilevato che la censura non colpiva la ratio decidendi, essendo la demolizione dei profilati fondata sull'ancoraggio nel terreno di proprietà altrui e non su profili estetici. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Ha ritenuto che i primi quattro motivi non rispettassero i requisiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo e, in sostanza, sollecitassero una nuova valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito; ha inoltre escluso la violazione delle norme sulle distanze, sulla confessione stragiudiziale e sulle preclusioni istruttorie. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non attingeva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    Le norme regolamentari sulle distanze tra costruzioni hanno applicazione immediata; il giudice deve individuare la disciplina vigente al momento della realizzazione dell'opera per stabilire se sia rispettata la distanza legale dal confine.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici e la valutazione degli indizi restano affidate al giudice di merito; in cassazione non è consentita una rivalutazione del convincimento probatorio.

  • art. 2735 c.c.

    La confessione stragiudiziale resa a un terzo non ha valore di prova legale, ma è liberamente apprezzabile dal giudice, che deve motivare la valutazione svolta.

  • art. 183 c.p.c.

    Le preclusioni assertive e istruttorie devono essere rispettate; tuttavia, l'eventuale violazione va tempestivamente eccepita e non può essere sanata mediante doglianze generiche in cassazione.

  • art. 184 c.p.c.

    Le decadenze istruttorie operano secondo il sistema delle preclusioni processuali; non è consentito utilizzarle in cassazione come doglianza meramente sostitutiva della valutazione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice deve porre a base della decisione le prove dedotte dalle parti e i fatti non contestati; il vizio è configurabile solo se siano state utilizzate prove non dedotte o ignorate prove legali con indebita libertà di apprezzamento.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono o viceversa; non basta lamentare una valutazione delle prove non condivisa.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando non censura la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove, ma solo per denunciare un reale errore nell'applicazione della norma.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non comprende la mera insufficiente o difforme valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso in causa e la sua decisività.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Gli oneri di specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti devono essere osservati nel ricorso per cassazione.

  • art. 157 c.p.c.

    La nullità relativa derivante dall'acquisizione di documenti tramite c.t.u. in violazione delle regole istruttorie deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se è stato completamente omesso l'esame di un fatto storico decisivo e discusso, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • La confessione stragiudiziale resa a un terzo non vale come prova legale, ma costituisce elemento liberamente valutabile dal giudice, che può attribuirle rilievo decisivo se la motivazione dia conto della sua attendibilità e portata rispetto al diritto controverso.
  • La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile soltanto se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia trattato come prova legale elementi non aventi tale efficacia; non basta lamentare che il giudice abbia scelto una versione dei fatti diversa da quella auspicata dalla parte.
  • In materia di distanze legali, il giudice deve accertare preliminarmente quando l'opera sia stata realizzata per individuare la disciplina urbanistica applicabile; la contestazione di tale accertamento, se basata solo su una diversa lettura delle prove, non è sindacabile in cassazione.
  • Se la censura non attacca la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, il motivo è inammissibile anche quando formalmente richiami norme processuali o sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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