Cassazione Penale, Sentenza n. 33569/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha in parte riformato la sentenza di primo grado in tema di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e reati fine (varie imputazioni). Vado propone plurimi motivi: nullita' per inosservanza del termine di comparizione ex art. 601, comma 3 c.p.p.; censure sulla mancata acquisizione e valutazione di elementi probatori e sulla sussistenza degli elementi della fattispecie associativa (sostiene si tratti di concorso nel reato continuato, non di associazione); contestazione della qualificazione soggettiva apicale a fronte di precedente giudicato; doglianze sulla decorrenza della permanenza del reato e sul calcolo prescrizionale; richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 62 n.6 c.p. Iannotta e Curcio deducono, ciascuno in proprio, il mancato riconoscimento della prescrizione ex art. 129 c.p.p. connessa alla qualificazione della fattispecie come reato permanente e lamentano che la Corte d'appello non abbia verificato concretamente le date di cessazione della condotta (segnalando elementi quali misure cautelari del 2009 e presunto recesso).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In particolare per Vado: il primo motivo (termine di comparizione) e' stato ritenuto manifestamente infondato e, comunque, la violazione era senza pregiudizio per il diritto di difesa; il secondo motivo e' stato ritenuto generico e inammissibile per difetto di specificita'; il terzo (contestazione della qualificazione di associazione) manifestamente infondato in quanto attiene a valutazione di merito e la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata; il quarto (contrasto con precedente giudicato) infondato perche' la Corte d'appello ha rilevato differenze di fatto, ruolo, luogo e cronologia; il quinto motivo e' non scrutinabile e inammissibile perche' non dedotto in appello (violazione art. 606, comma 3 c.p.p.); il sesto (attenuanti generiche) aspecifico e manifestamente infondato perche' la Corte territoriale ha motivato il diniego; il motivo aggiunto e' travolto dall'inammissibilita' dei motivi principali. Per Iannotta e Curcio i rispettivi motivi sono stati ritenuti non scrutinabili e dunque inammissibili per aver riproposto questioni non prospettate in appello (art. 606, comma 3 c.p.p.). Conseguenza: resta ferma la sentenza di appello (con le declaratorie di prescrizione e le pene rideterminate come da motivazione della Corte territoriale).
Norme richiamate
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
La violazione del termine dilatorio di comparizione non costituisce requisito di nullita' radicale della citazione ma una nullita' di ordine generale a regime intermedio suscettibile di sanatoria; il rinvio dell'udienza oltre il termine puo' sostituire la rinnovazione formale se non vi e' pregiudizio per la difesa
La Corte conferma che per integrare l'associazione a delinquere occorrono accordo criminoso, permanenza del vincolo e un'organizzazione atta a realizzare il programma criminoso; la valutazione di tali elementi e' questione di merito adeguatamente motivata dal giudice di merito
In tema di reato permanente, il riconoscimento della prescrizione richiede che il giudice di merito abbia espressamente o implicitamente accertato la cessazione della permanenza; tuttavia questioni non dedotte in appello non possono essere sollevate in cassazione
Richiami alla correlazione tra imputazione e decisione in ordine alla permanenza del reato: la Corte ha rilevato che questioni nuove non prospettate in appello sono inammissibili in cassazione
Le attenuanti generiche e l'art. 62 n.6 (condotta riparatoria) richiedono una valutazione motivata del giudice di merito; la semplice restituzione di un bene non necessariamente integra l'attenuante se non e' idonea ad eliminare la gravita' delle condotte
art. 178, 179, 182, 184, 185 cod. proc. pen.
Richiamate nel quadro delle nullita': l'omissione o la tardivita' di notifica possono configurare nullita' di diverso grado; alcune nullita' sono sanabili nei termini e con le modalita' previste dal codice
art. 606, comma 3 e art. 609 cod. proc. pen.
Limiti della cognizione della Cassazione: non sono deducibili in cassazione questioni non prospettate in appello; la Corte di legittimita' e' vincolata ai motivi di ricorso
art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richieste di specificita' nell'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a fondamento dell'impugnazione; motivi generici sono inammissibili
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di motivazione in cassazione: la Corte ha motivato la decisione richiamando i limiti imposti per l'esame ex art. 173 disp. att.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (convertito)
Disposizioni procedurali emergenziali sulla trattazione scritta e sulla requisitoria scritta del Procuratore Generale; qui applicate per il rito di trattazione senza discussione orale
Massime di principio
- La mancata osservanza del termine di comparizione previsto dall'art. 601 c.p.p. non e' automaticamente causa di annullamento se non ha arrecato pregiudizio concreto al diritto di difesa; se il processo e' rinviato oltre il termine e la difesa ha potuto esercitare le proprie facolta', la nullita' puo' ritenersi sanata
- In materia di reato permanente, per ottenere il riconoscimento della prescrizione e' necessario che il giudice di merito abbia valutato e motivato le date di effettiva cessazione della condotta; in cassazione tale questione e' esaminabile solo se correttamente proposta nel grado di appello
- Le censure riguardanti la valutazione delle prove, l'interpretazione delle intercettazioni o la qualificazione dei ruoli (capo/partecipe) costituiscono di regola valutazioni di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se la motivazione dei giudici di merito e' logica e coerente
- Non possono essere sollevate in cassazione questioni che non siano state dedotte in appello (art. 606, comma 3 c.p.p.): la regola limita fortemente la possibilita' di introdurre nuovi profili di censura nell'ultimo grado
- Motivi generici e non specifici sono inammissibili: l'impugnante deve indicare con precisione ragioni di diritto e elementi di fatto a fondamento delle censure perche' siano esaminabili in cassazione
- La richiesta di riconoscimento di attenuanti deve confrontarsi con la motivazione di merito; atti isolati di riparazione (es. restituzione di un bene) possono non essere ritenuti idonei a bilanciare la gravita' complessiva delle condotte se non accompagnati da atti concreti di risarcimento o collaborazione
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