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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33569/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha in parte riformato la sentenza di primo grado in tema di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e reati fine (varie imputazioni). Vado propone plurimi motivi: nullita' per inosservanza del termine di comparizione ex art. 601, comma 3 c.p.p.; censure sulla mancata acquisizione e valutazione di elementi probatori e sulla sussistenza degli elementi della fattispecie associativa (sostiene si tratti di concorso nel reato continuato, non di associazione); contestazione della qualificazione soggettiva apicale a fronte di precedente giudicato; doglianze sulla decorrenza della permanenza del reato e sul calcolo prescrizionale; richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 62 n.6 c.p. Iannotta e Curcio deducono, ciascuno in proprio, il mancato riconoscimento della prescrizione ex art. 129 c.p.p. connessa alla qualificazione della fattispecie come reato permanente e lamentano che la Corte d'appello non abbia verificato concretamente le date di cessazione della condotta (segnalando elementi quali misure cautelari del 2009 e presunto recesso).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In particolare per Vado: il primo motivo (termine di comparizione) e' stato ritenuto manifestamente infondato e, comunque, la violazione era senza pregiudizio per il diritto di difesa; il secondo motivo e' stato ritenuto generico e inammissibile per difetto di specificita'; il terzo (contestazione della qualificazione di associazione) manifestamente infondato in quanto attiene a valutazione di merito e la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata; il quarto (contrasto con precedente giudicato) infondato perche' la Corte d'appello ha rilevato differenze di fatto, ruolo, luogo e cronologia; il quinto motivo e' non scrutinabile e inammissibile perche' non dedotto in appello (violazione art. 606, comma 3 c.p.p.); il sesto (attenuanti generiche) aspecifico e manifestamente infondato perche' la Corte territoriale ha motivato il diniego; il motivo aggiunto e' travolto dall'inammissibilita' dei motivi principali. Per Iannotta e Curcio i rispettivi motivi sono stati ritenuti non scrutinabili e dunque inammissibili per aver riproposto questioni non prospettate in appello (art. 606, comma 3 c.p.p.). Conseguenza: resta ferma la sentenza di appello (con le declaratorie di prescrizione e le pene rideterminate come da motivazione della Corte territoriale).

Norme richiamate

  • art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

    La violazione del termine dilatorio di comparizione non costituisce requisito di nullita' radicale della citazione ma una nullita' di ordine generale a regime intermedio suscettibile di sanatoria; il rinvio dell'udienza oltre il termine puo' sostituire la rinnovazione formale se non vi e' pregiudizio per la difesa

  • art. 416 cod. pen.

    La Corte conferma che per integrare l'associazione a delinquere occorrono accordo criminoso, permanenza del vincolo e un'organizzazione atta a realizzare il programma criminoso; la valutazione di tali elementi e' questione di merito adeguatamente motivata dal giudice di merito

  • art. 129 cod. proc. pen.

    In tema di reato permanente, il riconoscimento della prescrizione richiede che il giudice di merito abbia espressamente o implicitamente accertato la cessazione della permanenza; tuttavia questioni non dedotte in appello non possono essere sollevate in cassazione

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiami alla correlazione tra imputazione e decisione in ordine alla permanenza del reato: la Corte ha rilevato che questioni nuove non prospettate in appello sono inammissibili in cassazione

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Le attenuanti generiche e l'art. 62 n.6 (condotta riparatoria) richiedono una valutazione motivata del giudice di merito; la semplice restituzione di un bene non necessariamente integra l'attenuante se non e' idonea ad eliminare la gravita' delle condotte

  • art. 178, 179, 182, 184, 185 cod. proc. pen.

    Richiamate nel quadro delle nullita': l'omissione o la tardivita' di notifica possono configurare nullita' di diverso grado; alcune nullita' sono sanabili nei termini e con le modalita' previste dal codice

  • art. 606, comma 3 e art. 609 cod. proc. pen.

    Limiti della cognizione della Cassazione: non sono deducibili in cassazione questioni non prospettate in appello; la Corte di legittimita' e' vincolata ai motivi di ricorso

  • art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richieste di specificita' nell'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a fondamento dell'impugnazione; motivi generici sono inammissibili

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di motivazione in cassazione: la Corte ha motivato la decisione richiamando i limiti imposti per l'esame ex art. 173 disp. att.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (convertito)

    Disposizioni procedurali emergenziali sulla trattazione scritta e sulla requisitoria scritta del Procuratore Generale; qui applicate per il rito di trattazione senza discussione orale

Massime di principio

  • La mancata osservanza del termine di comparizione previsto dall'art. 601 c.p.p. non e' automaticamente causa di annullamento se non ha arrecato pregiudizio concreto al diritto di difesa; se il processo e' rinviato oltre il termine e la difesa ha potuto esercitare le proprie facolta', la nullita' puo' ritenersi sanata
  • In materia di reato permanente, per ottenere il riconoscimento della prescrizione e' necessario che il giudice di merito abbia valutato e motivato le date di effettiva cessazione della condotta; in cassazione tale questione e' esaminabile solo se correttamente proposta nel grado di appello
  • Le censure riguardanti la valutazione delle prove, l'interpretazione delle intercettazioni o la qualificazione dei ruoli (capo/partecipe) costituiscono di regola valutazioni di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se la motivazione dei giudici di merito e' logica e coerente
  • Non possono essere sollevate in cassazione questioni che non siano state dedotte in appello (art. 606, comma 3 c.p.p.): la regola limita fortemente la possibilita' di introdurre nuovi profili di censura nell'ultimo grado
  • Motivi generici e non specifici sono inammissibili: l'impugnante deve indicare con precisione ragioni di diritto e elementi di fatto a fondamento delle censure perche' siano esaminabili in cassazione
  • La richiesta di riconoscimento di attenuanti deve confrontarsi con la motivazione di merito; atti isolati di riparazione (es. restituzione di un bene) possono non essere ritenuti idonei a bilanciare la gravita' complessiva delle condotte se non accompagnati da atti concreti di risarcimento o collaborazione

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