Cassazione Penale, Sentenza n. 17036/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di prevenzione disponendo: a carico di MARFIA Giuseppe la misura di sicurezza personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; a carico delle altre parti la confisca di beni ritenuti fittiziamente intestati al preposto. I motivi di ricorso denunciavano, in varia combinazione: mancanza o insufficienza della prova della "pericolosità sociale" attuale del preposto; vizio di valutazione sulla temporalità della pericolosità (contestata retroattività); violazione del giudicato di prevenzione e del principio di non retroattività; difetto di prova della effettiva disponibilità dei beni da parte del preposto; erronea valutazione della sproporzione tra reddito e patrimonio; mancata considerazione di prove di tracciabilità e di introiti leciti; vizi nella valutazione delle consulenze tecniche e dei criteri di stima del valore dei beni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il sindacato di legittimità è limitato ai vizi di legge e che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione ampia e congrua, fondata su elementi di fatto decisivi: giudicati penali definitivi (sentenze di questa Corte n. 8851/97 e 30706/21) che attestano condanne per concorso esterno e partecipazione ad associazione mafiosa con ruolo di vertice; intercettazioni e indizi circa l'uso di prestanome; perizie che hanno rilevato sproporzione patrimoniale. La Cassazione ha ritenuto infondati i profili di vizio dedotti (anche quelli relativi a presunta mancanza di prova della disponibilità dei beni o a possibili apporti leciti), ha evidenziato la genericità di molte censure e ha confermato la possibilità di valorizzare le intercettazioni come elementi probatori. Ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia)
Disciplina delle misure di prevenzione: la Cassazione ricorda che nel giudizio di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (art.10 comma terzo richiamato; art.27 del codice antimafia) e valorizza gli artt. 16, 20, 24 e 28 nei profili attinenti a confisca, sproporzione e revocazione
art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e art. 3 ter legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiamati per delineare la natura speciale del rito di prevenzione e i limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni nel procedimento di prevenzione
La revocazione della confisca è esperibile solo per dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura; non è via generale per rimuovere un rigetto
art. 192 cod. proc. pen. (comma terzo)
Riferimento dottrinale/giurisprudenziale: le dichiarazioni intercettate, pur vanno valutate con cautela, hanno pieno valore probatorio e non richiedono necessariamente gli stessi requisiti di corroborazione posti per altre forme di dichiarazione
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
La Corte sottolinea che in sede di legittimità in materia di prevenzione non è ammesso un sindacato sulla mera illogicità manifesta della motivazione, salvo mancanza assoluta o motivazione meramente apparente
Applicato per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Nel rito di prevenzione il sindacato della Corte di cassazione è limitato: in cassazione si può impugnare per violazione di legge, non per una rivalutazione ampia dei fatti; le censure meramente critiche sulla valutazione probatoria sono spesso inammissibili
- I giudicati penali definitivi (condanne) hanno forte valore nel procedimento di prevenzione e possono fondare misure patrimoniali e personali se collegati in modo logico e cronologico a un 'disegno criminoso' continuativo
- Intercettazioni che indicano l'uso di prestanome e la dispersione/occultamento di risorse economiche costituiscono elementi decisivi e possono integrare la prova della fittizia intestazione e della sproporzione patrimoniale
- Per contestare la confisca di prevenzione è necessario articolare motivi specifici e non generici: le deduzioni vaghe o non supportate da elementi documentali concreti sono destinate a fallire
- La tracciabilità di singoli versamenti o l'allegazione di apporti leciti deve essere documentata in modo puntuale; semplici riferimenti familiari o asserzioni non suffragate non prevalgono sulla valutazione tecnica dei periti
- Per rimuovere gli effetti di una confisca già pronunciata la via idonea è la revocazione ex art.28 D.Lgs. 159/2011, ma solo dimostrando il difetto originario dei presupposti; le eccezioni sul regime normativo anteriore (applicazione congiunta misure) non hanno efficacia se emergono elementi nuovi successivi all'abrogazione
- Le valutazioni tecniche (perizie) integrate nella motivazione e fondate su massime di esperienza hanno elevata resistenza al sindacato di legittimità se adeguatamente motivate
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