Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17036/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di prevenzione disponendo: a carico di MARFIA Giuseppe la misura di sicurezza personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; a carico delle altre parti la confisca di beni ritenuti fittiziamente intestati al preposto. I motivi di ricorso denunciavano, in varia combinazione: mancanza o insufficienza della prova della "pericolosità sociale" attuale del preposto; vizio di valutazione sulla temporalità della pericolosità (contestata retroattività); violazione del giudicato di prevenzione e del principio di non retroattività; difetto di prova della effettiva disponibilità dei beni da parte del preposto; erronea valutazione della sproporzione tra reddito e patrimonio; mancata considerazione di prove di tracciabilità e di introiti leciti; vizi nella valutazione delle consulenze tecniche e dei criteri di stima del valore dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, nel procedimento di prevenzione, il sindacato di legittimità è limitato ai vizi di legge e che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione ampia e congrua, fondata su elementi di fatto decisivi: giudicati penali definitivi (sentenze di questa Corte n. 8851/97 e 30706/21) che attestano condanne per concorso esterno e partecipazione ad associazione mafiosa con ruolo di vertice; intercettazioni e indizi circa l'uso di prestanome; perizie che hanno rilevato sproporzione patrimoniale. La Cassazione ha ritenuto infondati i profili di vizio dedotti (anche quelli relativi a presunta mancanza di prova della disponibilità dei beni o a possibili apporti leciti), ha evidenziato la genericità di molte censure e ha confermato la possibilità di valorizzare le intercettazioni come elementi probatori. Ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia)

    Disciplina delle misure di prevenzione: la Cassazione ricorda che nel giudizio di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge (art.10 comma terzo richiamato; art.27 del codice antimafia) e valorizza gli artt. 16, 20, 24 e 28 nei profili attinenti a confisca, sproporzione e revocazione

  • art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e art. 3 ter legge 31 maggio 1965, n. 575

    Richiamati per delineare la natura speciale del rito di prevenzione e i limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni nel procedimento di prevenzione

  • art. 28 D.Lgs. 159/2011

    La revocazione della confisca è esperibile solo per dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura; non è via generale per rimuovere un rigetto

  • art. 192 cod. proc. pen. (comma terzo)

    Riferimento dottrinale/giurisprudenziale: le dichiarazioni intercettate, pur vanno valutate con cautela, hanno pieno valore probatorio e non richiedono necessariamente gli stessi requisiti di corroborazione posti per altre forme di dichiarazione

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    La Corte sottolinea che in sede di legittimità in materia di prevenzione non è ammesso un sindacato sulla mera illogicità manifesta della motivazione, salvo mancanza assoluta o motivazione meramente apparente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Nel rito di prevenzione il sindacato della Corte di cassazione è limitato: in cassazione si può impugnare per violazione di legge, non per una rivalutazione ampia dei fatti; le censure meramente critiche sulla valutazione probatoria sono spesso inammissibili
  • I giudicati penali definitivi (condanne) hanno forte valore nel procedimento di prevenzione e possono fondare misure patrimoniali e personali se collegati in modo logico e cronologico a un 'disegno criminoso' continuativo
  • Intercettazioni che indicano l'uso di prestanome e la dispersione/occultamento di risorse economiche costituiscono elementi decisivi e possono integrare la prova della fittizia intestazione e della sproporzione patrimoniale
  • Per contestare la confisca di prevenzione è necessario articolare motivi specifici e non generici: le deduzioni vaghe o non supportate da elementi documentali concreti sono destinate a fallire
  • La tracciabilità di singoli versamenti o l'allegazione di apporti leciti deve essere documentata in modo puntuale; semplici riferimenti familiari o asserzioni non suffragate non prevalgono sulla valutazione tecnica dei periti
  • Per rimuovere gli effetti di una confisca già pronunciata la via idonea è la revocazione ex art.28 D.Lgs. 159/2011, ma solo dimostrando il difetto originario dei presupposti; le eccezioni sul regime normativo anteriore (applicazione congiunta misure) non hanno efficacia se emergono elementi nuovi successivi all'abrogazione
  • Le valutazioni tecniche (perizie) integrate nella motivazione e fondate su massime di esperienza hanno elevata resistenza al sindacato di legittimità se adeguatamente motivate

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.