Cassazione Civile, Ordinanza n. 29627/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008 e relative sanzioni, emesso da un Comune nei confronti della proprietaria di un parco eolico composto da 26 aerogeneratori. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto legittimo l'avviso solo in parte, disponendo la rideterminazione della base imponibile nei limiti della rendita catastale attribuita dall'Agenzia del Territorio nel 2010 per ciascun aerogeneratore. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva respinto il gravame delle società, ma con una motivazione che, da un lato, affermava di confermare la sentenza di primo grado, e, dall'altro, esprimeva valutazioni di piena legittimità dell'avviso di accertamento e della perizia comunale. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché il dispositivo confermava la sentenza di primo grado mentre la motivazione sembrava confermare integralmente l'avviso; il secondo per violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e sullo Statuto del contribuente, sostenendo che per il 2008 sussistesse obiettiva incertezza interpretativa sulla corretta qualificazione catastale e fiscale dei parchi eolici, circostanza che avrebbe escluso l'applicazione delle sanzioni. Il Comune ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale deducendo omessa pronuncia sul proprio appello incidentale, con il quale aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva rideterminato la base imponibile usando le rendite catastali del 2010 invece del valore contabile degli impianti per il 2008.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo motivo del ricorso principale e il motivo del ricorso incidentale. Ha rilevato un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata: il dispositivo confermava la sentenza di primo grado, mentre la motivazione, per il contenuto delle affermazioni espresse, dava per pienamente legittimo l'avviso di accertamento, cioè una soluzione incompatibile con la mera conferma della decisione di primo grado. La Corte ha inoltre riscontrato l'omessa pronuncia sull'appello incidentale del Comune, che chiedeva espressamente la riforma della sentenza di primo grado sulla base imponibile. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo sulle sanzioni è stato assorbito e dovrà essere riesaminato dal giudice di rinvio secondo l'esito del nuovo esame di merito.
Norme richiamate
è stato invocato per denunciare nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo e per omessa pronuncia
il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo determina nullità della sentenza quando non consente di individuare con certezza la statuizione del giudice
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
richiamato come base dell'esonero da sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa
art. 10, commi 2 e 3, L. 212/2000
richiamato per sostenere la non applicabilità delle sanzioni in caso di obiettiva incertezza e affidamento del contribuente
art. 5, comma 3, d.lgs. 504/1992
richiamato nel ragionamento sulle modalità di determinazione della base imponibile per l'anno 2008, in relazione al criterio contabile
artt. 2, 5 e 7 d.lgs. 504/1992
richiamati nel motivo sulle sanzioni come disposizioni la cui applicazione al caso era sostenuta come obiettivamente incerta
Massime di principio
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo integra nullità della sentenza solo quando sia insanabile e impedisca di individuare con certezza la statuizione finale; se le affermazioni della motivazione conducono a un esito incompatibile con il dispositivo, non si è davanti a un mero errore materiale ma a vizio denunciabile in cassazione.
- Non è sufficiente una generica conferma della decisione di primo grado se la motivazione della sentenza d'appello afferma, in realtà, la piena legittimità dell'atto impugnato in termini incompatibili con quel dispositivo: in tal caso la decisione è affetta da nullità per incoerenza decisoria.
- L'omessa pronuncia sull'appello incidentale determina nullità della sentenza quando il giudice non si confronti con una domanda o censura ritualmente proposta e ciò non sia superabile per implicita incompatibilità del dispositivo con la domanda non esaminata.
- In materia di sanzioni tributarie, la verifica dell'obiettiva incertezza normativa deve essere compiuta in relazione al momento d'imposta e allo stato della giurisprudenza e della prassi applicabili in quel periodo; la questione non può essere risolta prescindendo dal quadro normativo e interpretativo vigente nell'annualità contestata.
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