Cassazione Penale, Ordinanza n. 19774/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulle attenuanti generiche era stata proposta per la prima volta in sede di legittimità e che la censura sulla quantificazione della pena e sugli aumenti ex art. 81 c.p. era manifestamente infondata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna dell'imputato per furto. In Cassazione l'imputato ha proposto due censure: con il primo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti; con il secondo motivo ha dedotto carenza di motivazione sia sulla determinazione della pena sopra il minimo edittale sia sugli aumenti di pena applicati ex art. 81 c.p. per i reati satellite. Dal testo emerge che il primo profilo era stato già precluso perché in appello non era stata formulata alcuna specifica doglianza sul punto; il secondo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la pena era stata irrogata in misura superiore al minimo ma comunque contenuta nella media edittale e gli aumenti per i reati satellite erano esigui.
Norme richiamate
Gli aumenti di pena per i reati satellite, quando di esiguo rilievo, non richiedono una specifica motivazione.
circolazione processuale del motivo di appello
La doglianza non dedotta in appello non può essere validamente proposta per la prima volta in cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando introduce una questione non devoluta al giudice di appello, se sul punto non vi era stata alcuna specifica censura nel grado precedente.
- In tema di trattamento sanzionatorio, non è richiesta una motivazione analitica quando la pena irrogata è superiore al minimo edittale ma resta collocata nella fascia media della cornice edittale.
- Gli aumenti di pena per i reati satellite ex art. 81 c.p. non necessitano di una motivazione specifica quando siano modesti e proporzionati rispetto alla pena base.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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