Cassazione Civile, Sentenza n. 10207/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Arciconfraternita impugnava la sentenza della CTR che aveva ritenuto legittima la liquidazione dell'imposta di registro su nove contratti di locazione (anni 2015-2017) stipulati come locatrice per immobili commerciali. La ricorrente sosteneva che tali atti erano esenti ai sensi dell'art. 8 legge 266/1991 (esenzione per "gli atti ... connessi allo svolgimento delle loro attività" delle organizzazioni di volontariato), perché i canoni percepiti avevano carattere strumentale/indiretto al finanziamento delle attività solidaristiche dell'ente e lo statuto indicava il patrimonio come destinato a rendite necessarie ai fini istituzionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'interpretazione della CTR secondo cui l'esenzione prevista per le organizzazioni di volontariato va intesa restrittivamente: rileva la connessione diretta e immediata dell'atto con lo svolgimento dell'attività istituzionale. I contratti di locazione commerciale posti a condizioni di mercato e finalizzati al mero conseguimento di risorse non risultano atti direttamente strumentali alla missione solidaristica e non rientrano nell'esenzione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
legge 11 agosto 1991, n. 266 (art. 8)
"Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro."
Va interpretata in senso restrittivo: l'esenzione si riferisce agli atti direttamente connessi e immediatamente funzionali allo svolgimento dell'attività di volontariato, non a qualunque atto dell'ente o a operazioni di mera gestione patrimoniale finalizzate a ottenere ricavi.
d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, art. 82 co. 3 e co.5)
"Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro"; co.5 regola l'esenzione dall'imposta di bollo per vari documenti
Riprende la disciplina normativa dell'esenzione per gli ETS/ODV; conferma che l'agevolazione riguarda atti connessi alle attività e che la norma va applicata nei limiti della sua ratio, richiedendo una connessione effettiva e non meramente formale.
d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (art. 22)
"La ONLUS dichiara in atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto"
Evidenzia come, per alcune agevolazioni (es. per le ONLUS), il legislatore richieda condizioni di uso diretto dei beni per finalità istituzionali, a ulteriore supporto del principio che l'esenzione richiede legame diretto tra bene/atto e attività meritevole.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Tariffa, Parte Prima)
Rinvio normativo utilizzato per spiegare condizioni e misure delle agevolazioni connesse a beni immobili; la sentenza lo cita per confrontare regimi agevolativi che richiedono utilizzo diretto.
d.lgs. 13 aprile 2002, n. 115 / d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (contributo unificato)
Giurisprudenza relativa al contributo unificato è stata richiamata per il principio generale che le agevolazioni sono soggette a interpretazione restrittiva e richiedono meritevolezza dell'atto, non la sola qualità soggettiva dell'ente.
Costituzione (art. 53)
Rilevato come principio orientativo: l'esenzione fiscale deve conciliarsi con il principio costituzionale di capacità contributiva, giustificando dunque un'interpretazione restrittiva delle esenzioni.
Massime di principio
- Le esenzioni tributarie a favore di enti di volontariato vanno interpretate restrittivamente: è necessaria la prova di una connessione diretta e immediata tra l'atto (o il bene) e l'attività istituzionale per riconoscere l'esenzione.
- La sola qualità soggettiva dell'ente (essere ODV/ONLUS/etc.) o la mera destinazione degli utili all'attività non sono sufficienti a giustificare l'esenzione; conta la natura dell'atto e la sua effettiva strumentalità all'attività solidaristica.
- Contratti stipulati a condizioni di mercato per la gestione patrimoniale (es. locazioni commerciali) sono di regola esclusi dall'esenzione se non emerge un collegamento operativo e diretto con le finalità statutarie.
- La giurisprudenza applica criteri uniformi attraverso diversi tributi: per ottenere agevolazioni occorre dimostrare l'effettivo utilizzo diretto del bene o l'immediata funzionalità dell'atto rispetto alla missione dell'ente.
- In situazioni simili, l'ente dovrebbe documentare specificamente come l'atto/il bene sia impiegato nell'attività meritevole (es. uso diretto dell'immobile per servizi sociali) o prevedere clausole/forme contrattuali che ne attestino la diretta strumentalità, altrimenti l'agevolazione rischia di essere disconosciuta.
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