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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05631/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputata per omesso versamento di IVA. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito non avesse adeguatamente valorizzato elementi favorevoli alla mitigazione sanzionatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, osservando che il loro riconoscimento presuppone la presenza di elementi positivi specificamente dimostrati e che si tratta di un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante o manifestamente illogica. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva dato una motivazione sintetica ma congrua, evidenziando l'assenza di elementi positivi; non erano sufficienti, da soli, né la pena irrogata nel minimo edittale né l'incensuratezza. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata applicata la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Disposizione incriminatrice del reato oggetto di conferma in appello; dalla sentenza emerge che la condanna riguardava l'omesso versamento dell'IVA.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come parametro di valutazione degli elementi rilevanti per il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche; il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    È richiamata per la regola secondo cui alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere economico ex art. 616 c.p.p. solo se non risulta che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono la presenza di elementi positivi idonei a incidere favorevolmente sulla gravità del fatto o sulla capacità a delinquere; non operano automaticamente in base a dati neutri o meramente formali.
  • La concessione o il diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e, in sede di legittimità, è censurabile solo se la motivazione è assente, apparente o manifestamente illogica.
  • Il giudice può fondare il diniego delle attenuanti anche su un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., senza doverli esaminare tutti analiticamente.
  • La pena irrogata nel minimo edittale e la incensuratezza non sono, di per sé sole, elementi sufficienti a imporre il riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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