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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32424/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Una professionista iscritta all'albo forense impugnava un avviso di addebito con cui l'INPS le richiedeva la contribuzione dovuta alla gestione separata per l'anno 2009. I giudici di merito avevano rigettato l'opposizione, ritenendo dovuto il contributo e infondata la prescrizione perché la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse occultamento doloso del debito, con conseguente sospensione del termine prescrizionale. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., sostenendo che la sola omessa compilazione del quadro RR non bastasse a configurare il doloso occultamento; 2) violazione della L. 335/1995, commi 25 e 26, e dell'art. 18 L. 111/2011, assumendo l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'illegittimità delle sanzioni civili ex art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000.

La decisione

La Corte ha accolto solo il primo motivo, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla questione della prescrizione e rinviando alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame sul punto. Ha rigettato il secondo motivo, ribadendo che, secondo l'orientamento consolidato, l'avvocato che svolga attività libero-professionale priva di abitualità e non sia obbligato alla Cassa Forense deve iscriversi alla gestione separata INPS se non esiste altra copertura previdenziale idonea a costituire una prestazione pensionistica. Ha rigettato anche il terzo motivo, escludendo l'omessa pronuncia sulle sanzioni, poiché la sentenza di merito aveva comunque affrontato e respinto la relativa eccezione. Il rinvio è stato disposto per verificare se la mancata compilazione del quadro RR integrasse davvero un occultamento doloso idoneo a impedire il decorso della prescrizione, circostanza che non può essere presunta in automatico dalla sola omissione dichiarativa.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; la Corte richiama la norma per escludere che la sola omissione dichiarativa basti a fondare la sospensione del termine senza una concreta verifica del dolo impeditivo.

  • art. 2941 n. 8 c.c.

    La sospensione per doloso occultamento presuppone una condotta che impedisca al creditore di esercitare il diritto; non è sufficiente la mera mancata dichiarazione di un reddito o di un debito contributivo.

  • L. 335/1995, art. 2, comma 26

    La disposizione è letta nel senso di assicurare l'universalizzazione della copertura previdenziale e di imporre l'iscrizione alla gestione separata a chi percepisca redditi professionali non già coperti da altra assicurazione previdenziale idonea.

  • L. 111/2011, art. 18

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull'iscrizione alla gestione separata; la Corte non accoglie la censura perché ritiene comunque dovuto l'obbligo contributivo nei limiti indicati dalla giurisprudenza consolidata.

  • L. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b)

    La Corte esclude l'omessa pronuncia, rilevando che il giudice d'appello aveva comunque deciso sul punto delle sanzioni, ritenendole correlate a una condotta omissiva idonea a ostacolare l'accertamento.

  • D.L. 269/2003, art. 44, comma 2

    Richiamato come limite per l'attività occasionale: l'obbligo di iscrizione alla gestione separata può riguardare anche attività occasionale se superati i limiti indicati.

Massime di principio

  • Per gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS sussiste quando l'attività libero-professionale non presenti carattere di abitualità ma produca redditi non coperti da una posizione previdenziale idonea a generare una prestazione a favore del professionista.
  • La sola omissione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non integra automaticamente il doloso occultamento del debito contributivo ai fini dell'art. 2941 n. 8 c.c.; occorre accertare in concreto che la condotta abbia impedito al creditore di conoscere ed azionare il proprio diritto.
  • La fattispecie sospensiva della prescrizione per occultamento doloso richiede una verifica concreta del nesso tra la condotta omissiva e l'impossibilità per l'ente creditore di esercitare tempestivamente la pretesa, non potendo il dolo essere presunto in via automatica da elementi formali.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito affronti espressamente la questione, anche se la motivazione sia sintetica o collegata ad altre valutazioni di merito.
  • L'accertamento sull'abitualità dell'esercizio professionale è una questione mista di fatto e diritto che deve essere specificamente dedotta nel ricorso per cassazione e non può essere introdotta per la prima volta con la memoria.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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