Sentenza n. 1030/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 379/2024 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 379/2024 del Tribunale di Rimini, relativo alla carta docente per una annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Rimini per il riconoscimento della carta docente relativa a una sola annualità. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., come attestato dalla cancelleria il 4 gennaio 2025. Il provvedimento è stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al decreto ingiuntivo definitivo ed esecutivo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione dell'amministrazione un commissario ad acta, già individuato nel dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, con facoltà di subdelega, entro i successivi 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre spese generali, oneri accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo.
Il decreto ingiuntivo non opposto diviene esecutivo; il TAR ha valorizzato l'attestazione della cancelleria del 4 gennaio 2025 comprovante tale esecutività.
Il termine dilatorio di 120 giorni è richiamato nel testo con riferimento alla notificazione del decreto ai fini dell'esecuzione.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può ordinare, mediante giudizio di ottemperanza, l'esecuzione di un decreto ingiuntivo del giudice ordinario divenuto definitivo ed esecutivo, quando l'amministrazione rimanga inadempiente dopo la notificazione del titolo e la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
- In presenza di perdurante inadempimento dell'amministrazione all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza di parte dopo la scadenza del termine assegnato.
- L'esecuzione del titolo in sede di ottemperanza deve tener conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, detraendolo dall'importo dovuto.
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