Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12360/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato, che aveva prestato attività di difesa d'ufficio in un procedimento penale, non era riuscito a recuperare il proprio onorario dalla persona assistita, neppure tramite tentativo di recupero coattivo. Aveva quindi chiesto la liquidazione, ai sensi dell'art. 116 d.P.R. n. 115/2002, anche dell'esborso sostenuto per il tentativo di recupero coattivo, quantificato in euro 700,00. La Corte d'appello aveva liquidato solo il compenso per la difesa penale, senza riconoscere tale esborso. In sede di opposizione, il Presidente della Corte d'appello aveva poi riconosciuto la somma di euro 700,00 ma aveva compensato integralmente le spese della fase oppositiva, motivando con la modestia della causa. Il ricorrente ha denunciato in cassazione la violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., censurando la compensazione delle spese come ingiustificata e priva di adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il motivo relativo alla compensazione delle spese, affermando che la compensazione presuppone gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente in motivazione, e che un riferimento generico alla modestia della controversia non è sufficiente. Ha quindi accolto il ricorso, cassato senza rinvio il provvedimento impugnato e deciso nel merito, liquidando in favore dell'avvocato euro 300,00 per la fase di opposizione davanti al Presidente della Corte d'appello di Venezia, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori.

Norme richiamate

  • art. 116 d.P.R. n. 115/2002

    Norma posta a base dell'istanza di liquidazione del compenso per l'attività di difesa d'ufficio non recuperato dal professionista.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come parametro per la regolazione delle spese secondo soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate; il mero richiamo alla modestia della controversia non basta.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla statuizione sulle spese.

  • art. 2, comma 1, lett. a, l. n. 263 del 2005

    Indicato come fonte della formulazione ratione temporis dell'art. 92 c.p.c. applicabile alla vicenda.

Massime di principio

  • In materia di spese processuali, la compensazione tra le parti è legittima solo se sorretta da gravi ed eccezionali ragioni, che devono emergere in modo esplicito dalla motivazione del provvedimento.
  • Non è sufficiente, per giustificare la compensazione delle spese, un richiamo generico alla modestia del valore o della natura della controversia, né una motivazione meramente apparente o illogica.
  • Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso e la causa è definibile nel merito sulla base degli atti, può cassare senza rinvio e provvedere direttamente alla liquidazione delle spese dovute per l'attività oggetto di giudizio.
  • Le spese del giudizio seguono la soccombenza anche nel giudizio di legittimità, con liquidazione a carico della parte soccombente.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.