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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3880/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Torino del 29/01/2021 che aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione (art. 648, comma secondo c.p.). Il ricorrente deduce: (i) errata contestazione della recidiva e vizio di motivazione per mancata risposta al motivo relativo alla recidiva; (ii) vizio di motivazione e violazione del divieto di reformatio in peius per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte d'appello ha negato le attenuanti con motivazione diversa rispetto al Tribunale e valorizzando precedenti e mancato risarcimento e la tardività delle ammissioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (a) il divieto di reformatio in peius riguarda solo il dispositivo e l'effetto afflittivo della sentenza, non la motivazione; in questo caso la pena è rimasta confermata e non si è avuta alcuna modifica in senso peggiorativo del trattamento sanzionatorio; (b) è legittimo che il giudice d'appello modifichi o integri la motivazione del giudice di primo grado; (c) il motivo relativo alla recidiva è inammissibile per carenza di interesse, poiché la riqualificazione della recidiva non avrebbe prodotto alcun vantaggio concreto per l'imputato (la recidiva risultava sub-valente rispetto alle attenuanti e non ha inciso sulla pena). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma che qualifica il reato di ricettazione; la sentenza impugnata riguarda la condanna ai sensi di questa disposizione

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Il divieto di reformatio in peius nell'impugnazione proposta dal solo imputato riguarda esclusivamente il dispositivo (pena, misure di sicurezza, benefici), non la motivazione; pertanto il giudice d'appello può dare motivazioni più severe senza violare il divieto se il dispositivo resta invariato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto ai casi tassativi di nullità della sentenza impugnata che obbligherebbero il giudice d'appello a dichiarare la nullità e trasmettere gli atti; la Corte osserva però che l'appello può integrare o redigere la motivazione mancante

  • Sezioni Unite (Marinaj, n. 6624 del 27/10/2011)

    Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj

    Definizione dell'interesse ad impugnare in senso utilitaristico: l'impugnazione deve tendere a rimuovere uno svantaggio concreto o a conseguire un vantaggio pratico per essere rilevante

  • Sezioni Unite (Serafino, n. 10372 del 27/09/1995)

    Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino

    Principio secondo cui la facoltà di impugnare è subordinata all'esistenza di una lesione concreta della sfera giuridica dell'impugnante e alla possibilità di ottenere un risultato vantaggioso

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius tutela il contenuto afflittivo del dispositivo e non impedisce al giudice d'appello di modificare o aggravare la motivazione purché il dispositivo non cambi in senso peggiorativo.
  • Il giudice d'appello ha il potere di integrare o correggere la motivazione della sentenza di primo grado; tali correzioni non configurano nullità automatiche quando il dispositivo resta invariato.
  • L'interesse ad impugnare è caratterizzato da concretezza e attualità: l'impugnazione è inammissibile se mira a ottenere un risultato puramente teorico privo di una ricaduta pratica favorevole per l'impugnante.
  • Quando una circostanza (es. recidiva) è ritenuta sub-valente rispetto a un'attenuante riconosciuta e non incide sulla pena, la contestazione della sua qualificazione può essere priva di interesse e portare all'inammissibilità del ricorso.
  • In sede di impugnazione è essenziale valutare non solo la correttezza teorica delle argomentazioni, ma anche l'effetto pratico che la riforma produrrebbe sul trattamento sanzionatorio dell'imputato.

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