Cassazione Penale, Sentenza n. 3880/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Torino del 29/01/2021 che aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione (art. 648, comma secondo c.p.). Il ricorrente deduce: (i) errata contestazione della recidiva e vizio di motivazione per mancata risposta al motivo relativo alla recidiva; (ii) vizio di motivazione e violazione del divieto di reformatio in peius per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte d'appello ha negato le attenuanti con motivazione diversa rispetto al Tribunale e valorizzando precedenti e mancato risarcimento e la tardività delle ammissioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (a) il divieto di reformatio in peius riguarda solo il dispositivo e l'effetto afflittivo della sentenza, non la motivazione; in questo caso la pena è rimasta confermata e non si è avuta alcuna modifica in senso peggiorativo del trattamento sanzionatorio; (b) è legittimo che il giudice d'appello modifichi o integri la motivazione del giudice di primo grado; (c) il motivo relativo alla recidiva è inammissibile per carenza di interesse, poiché la riqualificazione della recidiva non avrebbe prodotto alcun vantaggio concreto per l'imputato (la recidiva risultava sub-valente rispetto alle attenuanti e non ha inciso sulla pena). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma che qualifica il reato di ricettazione; la sentenza impugnata riguarda la condanna ai sensi di questa disposizione
Il divieto di reformatio in peius nell'impugnazione proposta dal solo imputato riguarda esclusivamente il dispositivo (pena, misure di sicurezza, benefici), non la motivazione; pertanto il giudice d'appello può dare motivazioni più severe senza violare il divieto se il dispositivo resta invariato
Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
Richiamato in rapporto ai casi tassativi di nullità della sentenza impugnata che obbligherebbero il giudice d'appello a dichiarare la nullità e trasmettere gli atti; la Corte osserva però che l'appello può integrare o redigere la motivazione mancante
Sezioni Unite (Marinaj, n. 6624 del 27/10/2011)
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj
Definizione dell'interesse ad impugnare in senso utilitaristico: l'impugnazione deve tendere a rimuovere uno svantaggio concreto o a conseguire un vantaggio pratico per essere rilevante
Sezioni Unite (Serafino, n. 10372 del 27/09/1995)
Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino
Principio secondo cui la facoltà di impugnare è subordinata all'esistenza di una lesione concreta della sfera giuridica dell'impugnante e alla possibilità di ottenere un risultato vantaggioso
Massime di principio
- Il divieto di reformatio in peius tutela il contenuto afflittivo del dispositivo e non impedisce al giudice d'appello di modificare o aggravare la motivazione purché il dispositivo non cambi in senso peggiorativo.
- Il giudice d'appello ha il potere di integrare o correggere la motivazione della sentenza di primo grado; tali correzioni non configurano nullità automatiche quando il dispositivo resta invariato.
- L'interesse ad impugnare è caratterizzato da concretezza e attualità: l'impugnazione è inammissibile se mira a ottenere un risultato puramente teorico privo di una ricaduta pratica favorevole per l'impugnante.
- Quando una circostanza (es. recidiva) è ritenuta sub-valente rispetto a un'attenuante riconosciuta e non incide sulla pena, la contestazione della sua qualificazione può essere priva di interesse e portare all'inammissibilità del ricorso.
- In sede di impugnazione è essenziale valutare non solo la correttezza teorica delle argomentazioni, ma anche l'effetto pratico che la riforma produrrebbe sul trattamento sanzionatorio dell'imputato.
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