Cassazione Penale, Sentenza n. 12715/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva: 1) vizio nella determinazione della pena per aver calcolato la diminuzione per il rito abbreviato su ciascuna frazione di pena prima della sommatoria, invece di applicarla dopo la sommatoria (violazione artt. 81 c.p., 442 e 671 c.p.p., 187 disp. att. c.p.p.); 2) errore e carenza di motivazione nella negazione del riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza della Corte d'appello di Bari del 26/02/2018 (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) e gli altri reati contestati, in particolare rispetto all'effetto di preclusione per effetto del giudicato e della presunta proprieta' transitiva della esclusione della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo: l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è stata annullata limitatamente alla statuizione di rigetto del riconoscimento della continuazione e alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato carenza di motivazione circa l'operatività della preclusione transitiva invocata e ha disposto che in sede di rinvio la Corte dovrà fornire congrua e articolata motivazione; ha altresì precisato il principio applicabile in sede di esecuzione sulla determinazione della pena quando sono presenti sentenze con rito abbreviato: la diminuzione per il rito va computata prima del cumulo materiale previsto dall'art. 78 c.p. (ossia la riduzione opera prima della sommatoria ai fini del limite di 30 anni). La parte del ricorso relativa al modo di calcolo della pena (primo motivo) è stata assorbita in quanto connessa alla decisione di rinvio.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione in sede esecutiva della continuazione: la Corte rileva che il giudice dell'esecuzione deve motivare adeguatamente la decisione di riconoscere o negare il vincolo della continuazione, specie quando intervengono giudicati che potrebbero avere effetti preclusivi
Criterio moderatore del cumulo materiale (pena massima non superiore a 30 anni): la Corte chiarisce che in sede di esecuzione, quando le singole condanne sono pronunciate con rito abbreviato, la diminuzione per il rito va applicata prima dell'operazione di cumulo materiale
Riferimento alle norme sul concorso di reati e sulla determinazione della pena: richiamato dal ricorrente nelle censure sulla determinazione della pena complessiva
Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti del rito abbreviato e alla quantificazione della pena; la decisione assorbe le questioni di calcolo della pena in sede di rinvio
Richiamato in relazione alla nullità dell'ordinanza impugnata e alla motivazione; la Cassazione ha ritenuto la motivazione insufficiente e ha annullato per questo profilo
art. 34, comma 1 cod. proc. pen.
art. 34, comma 1 cod. proc. pen. (nella formulazione risultante dopo la sentenza Corte cost. n. 183/2013)
La Corte ricorda che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013, il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata può partecipare al giudizio di rinvio
art. 623, comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
art. 623, comma 1 lett. a) cod. proc. pen. (parte dichiarata incostituzionale dalla Corte cost. n. 183/2013)
Richiamato per spiegare l'effetto della pronuncia costituzionale sul divieto di partecipazione del giudice al giudizio di rinvio; la Corte indica che la disposizione è stata modificata nella prassi dalla pronuncia costituzionale
giurisprudenza - Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017
Sez. 1, n. 17881 del 14/02/2017, Rv. 271401
Principio secondo il quale l'esclusione in sede di cognizione della continuazione tra un reato associativo e un altro reato può impedire al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra quel reato associativo e altri reati già unificati in continuazione con quello per il quale è stata negata la continuazione (ragionamento per proprieta' transitiva) - principio richiamato ma la sua applicazione deve essere adeguatamente motivata
giurisprudenza - Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019 (Mabouka)
Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Mabouka Mabouka Gerome, Rv. 278494
Precedente secondo cui, in sede di esecuzione, la riduzione di pena per il rito abbreviato opera prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen.; la Cassazione lo riafferma come principio applicabile
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede motivazione specifica: se esistono giudicati che hanno escluso la continuazione tra taluni reati, il giudice dell'esecuzione non puo' limitarsi a invocare meccanismi di 'proprietà transitiva' senza spiegare logicamente e dettagliatamente per quali ragioni tale esclusione si estende anche ad altri reati collegati
- Se la Cassazione annulla parzialmente un'ordinanza dell'esecuzione in tema di continuazione, la Corte di appello adita in rinvio dovrà riesaminare sia l'esistenza del vincolo della continuazione sia la determinazione della pena, fornendo motivazione congrua e comprensibile
- In sede di esecuzione, quando le singole condanne sono state pronunciate con rito abbreviato, la diminuzione per il rito va computata prima dell'operazione di cumulo materiale (art. 78 c.p.), con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione deve prima applicare la riduzione prevista per l'abbreviato e solo dopo effettuare il cumulo entro il limite di legge
- Le pronunce della Corte costituzionale (es. n. 183/2013) possono incidere sulla composizione del collegio in sede di rinvio: il giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata può, in base alla pronuncia, partecipare al nuovo giudizio
- In casi complessi con molteplici sentenze irrevocabili si deve procedere con analisi logica e puntuale dei nessi fattuali e temporali tra i reati: la semplice richiamata di precedenti giurisprudenziali non è sufficiente senza applicazione concreta al caso di specie
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