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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6281/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Roma che aveva riconosciuto la riparazione per ingiusta detenzione a Walter Salemme, ristretto agli arresti domiciliari per 337 giorni (3/11/2016-6/10/2017) e poi assolto per insussistenza del fatto. Il Ministero denunciava violazione dell'art. 314 c.p.p. e difetto di motivazione, sostenendo che il giudice di merito non aveva adeguatamente valutato la sussistenza di dolo o colpa grave del ricorrente che avrebbero concorso a causare la detenzione; il ricorso richiamava comportamenti «conniventi» o comunque potenzialmente sospetti (redazione di una relazione, assunzione come stagista pur essendo dipendente della società appaltatrice, condivisione del pagamento di un canone di locazione con rimborsi da parte della società) che, se valutati nel loro insieme, potevano integrare una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo l'impugnazione fondata. Ha annullato l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla stessa Corte territoriale, perché il giudice della riparazione non ha svolto un'adeguata e logica valutazione circa l'eventuale esistenza di condotte dolose o di colpa grave concretamente concausative della privazione della libertà, facendo perno improprio sulla valutazione del Tribunale penale. La Cassazione ha richiamato l'obbligo del giudice della riparazione di accertare il nesso causale su basi fattuali certe (elementi accertati o non negati) e di motivare adeguatamente la eventuale esclusione del ristoro.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"

    La norma esclude l'equa riparazione quando l'istante abbia causato o contribuito a causare la detenzione con dolo o colpa grave; occorre accertare il nesso causale su basi fattuali certe e non su mere congetture.

  • art. 43 cod. pen.

    "è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti..."

    Definisce la colpa e, nella prospettiva della riparazione, stabilisce che la colpa idonea ad escludere l'indennizzo deve essere "grave", ossia macroscopica e palesemente in contrasto con il comune buon senso.

  • Cass. Sez. Un., n. 43 del 19/12/1995 (Sarnataro)

    "dolosa deve giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto... ma anche la condotta consapevole e volontaria che... sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria"

    Principio secondo cui dolo e colpa grave vanno valutati dal giudice della riparazione in termini di volontarietà/consapevolezza e prevedibilità dell'evento; inoltre afferma l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio penale e l'esigenza di accertamento del nesso causale su elementi certi.

  • Cass. Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016 (Piccolo)

    "il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare"

    Conferma che il giudice della riparazione deve esaminare il comportamento dell'interessato rispetto agli elementi indiziari rilevanti per il provvedimento custodiale e che la valutazione dev'essere autonoma e motivata.

Massime di principio

  • L'azione di riparazione per ingiusta detenzione può essere esclusa se emerge che l'interessato ha dato causa o ha concorso a darne causa con dolo o colpa grave; ciò richiede un nesso causale fondato su fatti accertati o non contestati, non su sospetti o congetture.
  • Il giudice della riparazione svolge un giudizio autonomo rispetto al giudice penale: non è vincolato dall'assoluzione penale e deve motivare separatamente perché ritiene o esclude che determinate condotte abbiano effettivamente contribuito alla restrizione della libertà.
  • La colpa idonea a escludere il ristoro richiede una gravità macroscopica (negligenza o imprudenza evidente) che superi i canoni del comune buon senso; comportamenti "sospetti" devono essere valorizzati solo se collegati causalmente alla misura cautelare con prove solide.
  • In caso di decisione favorevole alla riparazione, lo Stato può impugnare l'ordinanza sostenendo difetti di motivazione o la mancata valutazione di elementi che possano configurare colpa grave; analogamente, chi chiede la riparazione dovrebbe documentare e neutralizzare tempestivamente le contestazioni di condotte rilevanti.
  • Per il giudice di merito è obbligatorio fornire una motivazione chiara, logica e congrua quando valuta la presenza o l'assenza di dolo/colpa grave: omissioni o argomentazioni contraddittorie espongono la decisione al rischio di annullamento in cassazione.

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