Cassazione Penale, Sentenza n. 15138/2022 del 19/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava vari profili della sentenza d\'appello: 1) l\'utilizzazione, nel processo a carico del Marra, di intercettazioni (R.I.T. 2552, progressivi nn. 15635 e 15830) svolte in un diverso procedimento (R.G.N.R. 57837/2014) nei confronti di Manlio Vitale e Sergio Scarpellini, senza sussistenza di un nesso sostanziale fra i reati autorizzanti e il fatto contestato al Marra; 2) la revoca dell\'ammissione come teste della moglie Chiara Perico e la mancata considerazione della sua escussione; 3) la revoca dell\'escussione dei testi Marino e Viggiano (prove a discarico rispetto a Sassi); 4) la valutazione indiziaria ritenuta insufficiente a provare l\'accordo corruttivo tra Marra e Scarpellini (si trattava, secondo la difesa, di un prestito o di generosità dell\'imprenditore e non di un "do ut des"); 5) la mancanza di adeguata prova dell\'elemento psicologico (dolo) e la critica alla qualificazione del fatto come corruzione per l\'esercizio della funzione; 6) la illegittima conferma della confisca dell\'immobile di via dei Prati Fiscali ritenuto fittiziamente intestato alla Perico; 7) carenze nella motivazione sulle statuizioni civili e nel quantificato risarcimento
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione (termine di prescrizione maturato a seguito delle sospensioni valutate dalla Corte). Tuttavia ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d\'Appello di Roma limitatamente alle statuizioni civili e alla confisca dell\'immobile. Sul merito delle censure la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: le intercettazioni indicate (R.I.T. progressivi 15635 e 15830) erano state disposte in un procedimento per estorsione e non risultava un nesso sostanziale con il reato di corruzione ascritto al Marra, per cui quelle conversazioni sono inutilizzabili nel processo a suo carico. I motivi sulla revoca della testimonianza della Perico e sulla revoca dell\'escussione di Marino/Viggiano sono stati invece respinti (la Corte ha ritenuto legittime le valutazioni di merito e ha osservato la decadenza delle eccezioni tardive). Quanto alla valutazione complessiva del compendio indiziario e alla qualificazione del fatto come corruzione per l\'esercizio della funzione, la Cassazione ha ritenuto che le argomentazioni della Corte d\'Appello non fossero manifestamente illogiche e pertanto non ha annullato tali accertamenti; tuttavia, per effetto della prescrizione, la condanna penale è stata annullata senza rinvio. Infine la Corte ha ritenuto carente la motivazione dell\'appello sulla confisca e sulle statuizioni civili, tanto da disporre il rinvio per quei profili specifici affinché la Corte d\'Appello rivaluti confisca e risarcimenti alla luce anche dell\'inutilizzabilità delle intercettazioni.
Norme richiamate
Norma incriminatrice centrale (corruzione per l\'esercizio della funzione). La Corte ha richiamato che si tratta di reato di pericolo che non richiede necessariamente l\'individuazione di un atto concreto contrario ai doveri d\'ufficio, ma richiede prova dell\'accordo e del nesso tra utilità e funzione; la Cassazione ha ritenuto che le valutazioni di merito su tale punto non fossero manifestamente illogiche.
Regola l\'utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi. La Cassazione ha applicato il principio secondo cui l\'utilizzo è ammesso solo se esiste un nesso sostanziale (connessione ex art. 12 c.p.p.) tra reati; nel caso concreto la Corte ha escluso tale nesso e ha dichiarato inutilizzabili le conversazioni indicate.
Criteri di ammissibilità delle intercettazioni (necessità, rilevanza). La Corte ha richiamato che, anche quando si estendono le captazioni, occorre che il quadro indiziario che giustifica l\'autorizzazione le legittimi rispetto ai fatti per i quali se ne chiede l\'uso.
Definizione della "connessione" fra procedimenti/reati. La Cassazione ha valutato che non ricorresse la connessione sostanziale tra il procedimento per estorsione (o i fatti originari delle intercettazioni) e il reato di corruzione attribuito al Marra.
Disposizione sulle cause di non punibilità e sull\'assoluzione per intervenuta prescrizione. La Corte ha annullato la condanna penale perché il reato è estinto per prescrizione e ha delineato i limiti in cui è possibile assolvere nel merito.
Regole sulla deduzione delle nullità. La Corte ha richiamato l\'obbligo di eccepire immediatamente la nullità dell\'atto (art. 182, comma 2) e ha ritenuto sanate le nullità contestate rispetto alla revoca di prove non eccepita tempestivamente.
Disciplina sulla confisca in caso di estinzione del reato. La Cassazione ha richiamato la necessità, per confermare la confisca, di un compiuto accertamento della responsabilità penale secondo lo standard probatorio applicabile, e perciò ha rinviato la questione alla Corte d\'Appello per le statuizioni civili e di confisca.
Norma di salvaguardia sulla confisca in caso di acquisto da buona fede o diritti di terzi. La Corte ha rilevato che la motivazione della Corte d\'Appello sulla "mera intestazione" alla Perico era insufficiente e ha rinviato la valutazione della confisca per approfondimenti.
Massime di principio
- Intercettazioni autorizzate in un procedimento non sono utilizzabili in un altro procedimento se non esiste un nesso sostanziale (connessione) tra i reati: il giudice di legittimità verifica il fondamento motivazionale del decreto autorizzativo e il perimetro indiziario che lo giustifica.
- La prescrizione estingue il reato e impone l\'annullamento della condanna penale; tuttavia questioni autonome (confisca, responsabilità civile) possono essere rimesse al giudice d\'appello quando la motivazione sui profili civili sia carente o debba essere riesaminata alla luce di prove escluse.
- Per far valere la nullità di un atto (es. revoca di ammissione di testimoni) occorre eccepirla immediatamente nella fase processuale competente (art. 182 c.p.p.); la mancata tempestiva eccezione può produrre la sanatoria della nullità.
- In materia di confisca quando il reato è prescritto, il giudice che decide sulla confisca deve effettuare un accertamento adeguatamente motivato della responsabilità penale secondo lo standard richiesto, e non può limitarsi ad affermazioni generiche sull\'intestazione fittizia.
- Nella valutazione indiziaria il giudice d\'appello ha ampia discrezionalità; la Cassazione interviene solo per illogicità manifesta, insufficiente motivazione o errore di diritto: le alternative interpretative prospettate dalla difesa (prestito/generosità vs. do ut des) vanno analizzate dal giudice di merito e non sempre determinano annullamento in sede di legittimità.
- L\'emersione di elementi probatori in un procedimento derivante da stralcio non legittima automaticamente l\'uso di intercettazioni nel nuovo procedimento se manca il vincolo sostanziale tra i fatti originari e il nuovo oggetto di accusa.
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