Cassazione Civile, Ordinanza n. 28911/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007 relativo a IRES, IVA, IRAP, interessi e sanzioni. La CTR Sicilia aveva confermato l’annullamento dell’atto impositivo disposto in primo grado. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994. Secondo la ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente ritenuto non obbligatoria l’istanza di interpello disapplicativo per superare la disciplina delle società di comodo; in sostanza, l’Amministrazione sosteneva che, in mancanza di interpello, il contribuente non avrebbe potuto contestare l’applicazione della presunzione di non operatività.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui l’interpello disapplicativo previsto in materia di società di comodo non costituisce condizione di procedibilità né limita la tutela giurisdizionale del contribuente. Anche senza aver presentato interpello, il contribuente può impugnare l’atto impositivo e fornire in giudizio la prova contraria idonea a superare la presunzione legale di non operatività, dimostrando l’esistenza di una situazione oggettiva a sé non imputabile che abbia impedito il conseguimento dei ricavi minimi. La CTR si è attenuta correttamente a tali principi, perciò il ricorso è stato rigettato. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata applicata la disciplina sul contributo unificato aggiuntivo in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata utilizzata come norma processuale per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale dedotta dalla ricorrente.
art. 30, comma 4-bis, L. 21 dicembre 1994, n. 724
La Corte conferma che la disciplina sulle società di comodo e il relativo interpello disapplicativo non impongono un preventivo onere di interpello come condizione per la tutela in giudizio.
art. 24 Cost.
È richiamato insieme agli altri principi costituzionali a fondamento della possibilità per il contribuente di difendersi in giudizio contro l’atto impositivo.
art. 53 Cost.
È richiamato a sostegno della tutela del contribuente nella disciplina antielusiva delle società di comodo.
art. 97 Cost.
È richiamato a sostegno dell’interpretazione sistematica della disciplina dell’interpello e del rapporto tra amministrazione e contribuente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte rileva che non si applica il contributo unificato aggiuntivo poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.
Massime di principio
- In materia di società di comodo, l’interpello disapplicativo non ha natura di condizione di procedibilità né preclude la tutela giurisdizionale del contribuente contro l’atto impositivo successivo.
- Il contribuente può sempre contrastare la presunzione legale di non operatività mediante prova contraria in giudizio, anche in assenza di preventiva istanza di interpello.
- La mancata presentazione dell’interpello non impedisce l’impugnazione dell’avviso di accertamento né cristallizza la risposta negativa dell’Amministrazione.
- La presunzione di finalità elusiva delle società non operative può essere superata dimostrando una situazione oggettiva non imputabile che abbia reso impossibile il raggiungimento dei ricavi minimi previsti dalla legge.
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