Cassazione Civile, Ordinanza n. 06751/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società proprietaria di un immobile sito in Roma, di un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato in aumento la rendita catastale dichiarata a seguito di procedura DOCFA. La contribuente deduceva il difetto di motivazione dell'atto e l'omessa indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della rettifica, sostenendo in particolare che il sopralluogo richiamato nell'avviso non fosse stato eseguito. Il primo giudice accoglieva il ricorso; in appello l'Ufficio produceva documentazione, tra cui il verbale di sopralluogo, ma la CTR riteneva tale produzione inammissibile perché introduttiva di un ampliamento del thema decidendum in violazione degli artt. 57 e 58 del d.lgs. n. 546/1992. In cassazione l'Agenzia censurava, con due motivi, sia la lettura restrittiva delle norme processuali tributarie sulla produzione documentale in appello, sia la tesi secondo cui esisterebbe un obbligo dell'Ufficio di effettuare il sopralluogo prima della definitiva determinazione della rendita catastale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea l'affermazione della CTR secondo cui la produzione in appello del verbale di sopralluogo fosse inammissibile solo perché ampliativa del thema decidendum. Ha affermato, in linea con l'orientamento richiamato e con il coordinamento tra le norme del processo tributario, che nel giudizio d'appello possono essere prodotti nuovi documenti, anche preesistenti al primo grado, purché nel rispetto del contraddittorio e delle decadenze processuali. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione anche delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità dedotto per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale e processuale.
artt. 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992
L'art. 57 vieta nuove eccezioni e questioni nuove in appello; l'art. 58 consente la produzione di nuovi documenti nel processo tributario di appello, purché nel rispetto del contraddittorio e delle decadenze applicabili.
È richiamato come termine di decadenza entro il quale la produzione documentale in appello deve essere effettuata per garantire il contraddittorio.
Impone il coordinamento delle norme sull'appello tributario con quelle del primo grado.
art. 4, comma 21, d.l. n. 853/1984 conv. in l. n. 17/1985
Richiamato dal secondo motivo per sostenere che il sopralluogo non costituirebbe obbligo dell'Ufficio.
art. 56 d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato dal secondo motivo in tema di determinazione della rendita catastale e funzione del sopralluogo.
art. 1, comma 3, d.m. n. 701/1994
Richiamato dal secondo motivo per sostenere la natura facoltativa del sopralluogo nella procedura DOCFA.
art. 58, terzo comma, d.lgs. n. 546/1992
È menzionato il testo novellato che restringe la produzione di nuovi mezzi di prova e documenti in appello, con eccezioni di indispensabilità o non imputabilità della mancata produzione precedente.
È richiamato per la riforma dell'art. 58 del processo tributario in tema di prove in appello e per il regime transitorio descritto nella decisione.
art. 19, lett. d), l. n. 111/2023
Richiamato come criterio direttivo della riforma volto a rafforzare il divieto di nuove produzioni in appello.
art. 4, secondo comma, d.lgs. n. 220/2023
È menzionato in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale del regime transitorio delle nuove regole sulle prove in appello.
art. 24 Cost.
È citato nel richiamo alla sentenza della Corte costituzionale che ha escluso la violazione del diritto di difesa per la produzione di nuovi documenti in appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario di appello la produzione di nuovi documenti è in linea di principio ammissibile, anche se già disponibili in primo grado, purché sia rispettato il contraddittorio e la produzione avvenga entro i termini di decadenza processuale previsti.
- Il divieto di introdurre nuove questioni o eccezioni in appello non coincide con un divieto generale di produzione documentale: il deposito di documenti può essere consentito anche quando incida sull'oggetto della controversia, se non introduce una nuova domanda o eccezione ma si limita a sorreggere le difese già svolte.
- Il giudice di appello non può dichiarare inammissibile un documento solo perché, per il suo contenuto, rende necessarie ulteriori contestazioni della controparte; ciò che rileva è la compatibilità della produzione con le regole processuali e con il diritto di difesa.
- Nella disciplina previgente alla riforma del 2023, l'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 consentiva un regime ampio di produzioni documentali in appello; la successiva riforma ha introdotto un regime più restrittivo, ma con eccezioni e con un diverso ambito temporale di applicazione.
- In tema di accertamento catastale DOCFA, la controversia può ruotare sulla motivazione dell'atto e sull'eventuale produzione del verbale di sopralluogo; la questione processuale sulla sua ammissibilità in appello è distinta dal merito circa la necessità o meno del sopralluogo.
- rami
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