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Ordinanza

Ordinanza n. 376/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento a - del verbale delle operazioni della Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di Monteforte Irpino, in data 25.11.2025, con il quale il sig. Fabio Siricio è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco di Monteforte Irpino in uno ai Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 267/2000; b- ove occorra, dei verbali delle operazioni elettorali del 24.11.2025 relativi alle Sezioni elettorali nn. 1, 2, 6, 7, 8; c - ove occorra, della delibera del Consiglio Comunale di Monteforte Irpino di convalida degli eletti; d- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali; nonché per l'accertamento della nullità delle operazioni elettorali del rinnovo della Carica di Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Monteforte Irpino del 23 e 24 novembre 2025 e conseguente obbligo di rinnovazione delle consultazioni.

Giustizia amministrativa202502087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza istruttoriaRito elettorale

Atto impugnato: verbale di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale di Monteforte Irpino, connessi verbali di sezione e delibera di convalida degli eletti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle sezioni del Comune, con cui è stato proclamato eletto il sindaco e sono stati proclamati gli eletti al consiglio comunale, nonché, ove occorrente, i verbali delle operazioni elettorali relativi alle sezioni n. 1, 2, 6, 7 e 8, la delibera consiliare di convalida e gli atti connessi. Ha inoltre chiesto l’accertamento della nullità delle operazioni elettorali per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale svoltesi il 23 e 24 novembre 2025, con conseguente rinnovazione delle consultazioni. Dalle censure dedotte è emersa la necessità di verificare la correttezza dei dati relativi alle schede elettorali nelle sezioni n. 1, 2, 6 e 7, in particolare la corrispondenza tra il totale delle schede autenticate e la somma delle schede utilizzate per la votazione e delle schede autenticate residue non consegnate agli elettori.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. L’Ufficio elettorale della Prefettura di Avellino, tramite il dirigente o un delegato, dovrà acquisire il materiale elettorale delle sezioni n. 1, 2, 6 e 7, previo accertamento dell’integrità dei plichi sigillati, e operare in contraddittorio con le parti costituite. La verificazione dovrà comprendere, per ciascuna sezione, il conteggio delle schede scrutinate, il conteggio delle schede autenticate residue accantonate, la somma dei due dati e il confronto con il numero complessivo delle schede autenticate risultante dai verbali di sezione. Il verificatore dovrà dare avviso alle parti costituite del luogo, del giorno e dell’ora delle operazioni, redigere un verbale conclusivo e trasmetterlo alla Segreteria del TAR entro trenta giorni dal deposito dell’ordinanza. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 10 giugno 2026; ogni pronuncia sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese è stata riservata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 267/2000

    Richiamato quale base normativa della proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della verificazione disposta dal TAR.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina degli incombenti istruttori e dell’attività del verificatore.

Massime di principio

  • Quando le censure elettorali riguardano la coerenza dei dati relativi alle schede autenticate, utilizzate e residue, il giudice amministrativo può disporre una verificazione sul materiale elettorale originale prima di decidere sulla validità delle operazioni e sulla proclamazione degli eletti.
  • La verificazione elettorale deve essere svolta in contraddittorio con le parti costituite, previa verifica dell’integrità dei plichi sigillati e mediante un’attività di conteggio e confronto dei dati risultanti dal materiale elettorale e dai verbali di sezione.
  • La disposizione di una verificazione istruttoria non anticipa la decisione sulla fondatezza delle censure né sulla validità delle operazioni elettorali; tali questioni devono essere definite dopo l’acquisizione e la valutazione dei risultati dell’indagine.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettoraleIstruttoria processuale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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